VERTENZE – CONCILIAZIONI – CONTEGGI DIFFERENZE RETRIBUTIVE
La controversia o vertenza in materia di lavoro è il contrasto che nasce tra un lavoratore e un datore di lavoro in merito ad alcuni aspetti del loro rapporto, quando si presumono lesi diritti o aspettative previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, e possono riguardare aspetti sia economici sia normativi.
Le controversie possono essere individuali o collettive.
La controversia è individuale quando il contrasto nasce tra un datore di lavoro e il singolo lavoratore ed è limitato al singolo contratto di lavoro. Le controversie individuali di lavoro possono sorgere nell’ambito di:
- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che consistono in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie.
La controversia si definisce collettiva quando nasce da situazioni di contrapposizione tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali.
La Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali svolge attività di mediazione in presenza di vertenze di lavoro e, in generale, in situazioni di crisi aziendali di rilevanza nazionale, cioè che coinvolgono unità operative e produttive che si trovano in più regioni.
In particolare la Direzione Generale:
- svolge attività di mediazione per la stipula e il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- è competente a gestire le procedure di esame congiunto necessarie per la presentazione – alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione – della successiva domanda di autorizzazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale;
- è competente ad esperire la fase amministrativa delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/1991 e successive modifiche e integrazioni;
- esperisce i tentativi preventivi di conciliazione di rilevanza nazionale in applicazione della Legge 83/2000 (sciopero nei servizi pubblici essenziali).
La Direzione Generale ha, inoltre, compiti rilevanti di indirizzo e coordinamento degli Ispettorati Territoriali del Lavoro delle procedure di arbitrato e di conciliazione (art. 7 Legge 300/1970 e artt. 410 e seguenti codice procedura civile) nelle controversie individuali.
La conciliazione sindacale è una procedura con cui lavoratore e datore di lavoro cercano di porre fine ad una vertenza insorta e di giungere ad un accordo riportato in forma scritta in un apposito verbale.
Presso le nostre Sedi possono essere conciliate le vertenze di lavoro ai sensi della Legge 604/66 e successive modifiche, dove rappresentanti sindacali e datoriali con firma depositata presso la DTL di Roma (Direzione Territoriale del Lavoro), svolgono la conciliazione alla presenza del datore del lavoro e del lavoratore, al termine della quale viene redatto un verbale che preclude ogni futura pretesa da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
In questo modo, le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore mediante la conclusione della conciliazione, se rispettate tutte le regole e garanzie previste dal legislatore, sono inoppugnabili ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, codice civile. L’art. 2113 cod. civ. infatti prevede che le – rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi possono essere invalidate dal dipendente con impugnazione che deve essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Potrete, pertanto, rivolgervi con fiducia presso la nostra struttura dove riceverete tutta l’assistenza e professionalità necessaria per chiudere definitivamente una controversia in materia di lavoro.
La legge stabilisce che il datore di lavoro debba corrispondere il giusto compenso stabilito nella contrattazione collettiva per l’attività lavorativa svolta da un dipendente.
A volte nel lavoratore sorge il dubbio, se la retribuzione erogata dall’azienda sia effettivamente quella dovuta.
Per capire effettivamente se gli importi contabilizzati nel suo cedolino paghe sia corretto, bisognerà analizzare i documenti sulla corretta applicazione del contratto di lavoro e le varie voci riportate nella sua busta paga.
Dai conteggi dei vari importi riportati in busta paga, si otterranno le eventuali differenze retributive che l’azienda potrebbe non aver riconosciuto al lavoratore.
Conteggi Differenze Retributive quali sono i documenti da controllare?
Se si vuole effettuare una verifica sulla propria retribuzione bisognerà, innanzitutto, controllare i seguenti documenti:
- Lettera di Assunzione;
- Contratto di Lavoro applicato (Nazionale o di II Livello);
- Buste paghe del periodo lavorativo oggetto di verifica;
- Eventuali lettere del datore di lavoro (licenziamento, contestazioni, etc.).
In caso di emersione da lavoro nero:
- Dati del Datore di lavoro (denominazione sociale, sede legale e/o sede operativa, P.Iva, etc.);
- Prospetto orario di lavoro;
- Documenti che attestino il pagamento di una prestazione di lavoro.
Conteggi Differenze Retributive quali sono le voci da controllare?
Una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria, si dovrà procedere ad un controllo della corretta applicazione del contratto di lavoro ed alla verifica di tutte le voci riportate nelle tabelle della contrattazione collettiva.
Bisognerà quindi analizzare le seguenti voci:
- Corretta applicazione del Contratto applicato dal datore di lavoro;
- Corretta Inquadramento contrattuale e Mansione;
- Corretta contribuzione in base a quanto previsto dai CCNL o dai Contratti di II livello;
- Scatti di Anzianità;
- Errori di calcolo nella redazione dei cedolini paga;
- Mancata od errata erogazione del T.F.R;
- Orario straordinario non retribuito;
- Ferie non godute;
- Tredicesime e/o Quattordicesime non riconosciute.