RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO, CARTA DI SOGGIORNO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
In via generale la normativa prevede che lo straniero, al momento del rinnovo, debba essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso.
Pendono quindi sul procedimento di rinnovo questi importanti fattori:
– I tempi della richiesta
– Il possesso di risorse economiche sufficienti
– L’esistenza di condanne per i reati ostativi all’ingresso
TEMPI – La richiesta di rinnovo può essere presentata alla Questura della Provincia di residenza nel termine di 90 giorni dalla scadenza del Permesso di Soggiorno. L’amministrazione dovrebbe rispondere in 60 giorni.
Può non farlo solo in caso di comprovati motivi. Il combinato disposto con l’art. 13 rende poi possibile la presentazione dell’istanza di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno. Ed in ogni caso, qualora lo straniero non fosse stato colpito da provvedimento di espulsione ed abbia provveduto, anche oltre i 60 giorni (giustificato motivo) a presentare la domanda, si dovrà tener conto della situazione lavorativa e quindi procedere con il rinnovo. È in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, può dimostrare nuovi elementi sopraggiunti. In questo caso è necessario procedere al riesame della situazione tenendo conto dell’attualità della situazione dello straniero.
REDDITI – La giurisprudenza ha ormai consolidato un orientamento secondo cui è impossibile per le questure produrre una valutazione automatica delle risorse sufficienti legata ai parametri previsti dall’importo annuo dell’assegno sociale, dovendo invece considerare la storia lavorativa pregressa dell’interessato e la prospettiva di lavoro futura.
Il caso più emblematico è quello di un lavoratore che al momento del rinnovo disponga di un contratto di lavoro di soli 6 mesi. Egli potrebbe non raggiungere l’importo dell’assegno sociale stabilito per un anno, ma comunque gli dovrà essere garantito il rinnovo del permesso di soggiorno considerando che la precarietà e la flessibilità del mercato del lavoro possono lasciar dedurre che alla scadenza dei 6 mesi l’interessato potrà trovare una nuova occupazione o rinnovare lo stesso contratto.
Non potrà cioè essere fatta valere per il diniego del pds la perdita del posto di lavoro avvenuta dopo la presentazione della domanda. Le conseguenze della lentezza dell’amministrazione non possono infatti essere fatte ricadere sull’interessato. Ma questa previsione è frutto di una pronuncia della giurisprudenza chiamata a decidere sulla durata del pds di uno straniero in possesso comunque di un contratto.
REDDITI DA LAVORO NERO – Si possono ritenere utili al rinnovo del permesso di soggiorno i redditi da lavoro nero. In tal caso le modalità del rinnovo, stante i lunghi tempi di attesa per l’accertamento da parte degli uffici competenti (INPS, INAIL, etc) sono discrezionali e variano da Questura a Questura.
REDDITI DEI FAMILIARI – Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno non potranno non essere tenuti in considerazione i redditi complessivi del nucleo familiare.
MALATTIA O INFORTUNIO – L’art.8, co.1, della Convenzione O.I.L. n.97 del 1949 impedisce il rinvio nel paese di provenienza in caso di sopravvenuta impossibilità di lavorare causata da malattia o infortunio.
MOTIVI OSTATIVI AL RINNOVO – Pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen); condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori; condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.
RIABILITAZIONE ED ESTINZIONE DEL REATO – Possono in ogni caso essere fatte valere l’intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale e l’estinzione del reato. È possibile presentare istanza di riabilitazione quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; il termine si allunga ad otto anni qualora sia stata contestata l’aggravante della recidiva o a dieci anni se il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. La riabilitazione può equipararsi all’automatica estinzione della condanna inflitta in sede di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 445, c.2 c.p.p. In questo caso l’automatica estinzione del reato avviene dopo 5 anni, quando sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che nello stesso periodo il lavoratore non abbia commesso un delitto della stessa indole.
COSTI PER LA DOMANDA (PER TUTTE LE DOMANDE)
- Marca da bollo da € 16,00;
- ricevuta del versamento di € 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- pagamento di € 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
- € 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- € 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- € 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
SPEDIZIONE DELLA DOMANDA
- Portare all’ufficio postale la busta ancora aperta
- All’ufficio postale devono presentarsi personalmente tutti i titolari di ogni domanda. Non è necessaria la presenza dei figli di età inferiore ai 14 anni
- Prima della spedizione è necessario versare con il bollettino prestampato la somma di Euro 30,46 per il costo del permesso o carta di soggiorno elettronico e la tassa variabile da € 40 a € 100. Una delle due ricevute dei bollettini devono essere inserite nella busta.
- Dopo la spedizione viene rilasciata una ricevuta. La ricevuta della domanda con l’originale del permesso scaduto garantiscono gli stessi diritti di chi ha un permesso valido.
DOPO LA SPEDIZIONE
- Chi ha la tessera sanitaria scaduta può andare con la ricevuta al Distretto dell’ASL per il rinnovo.
- Al momento della spedizione del Kit verrà segnalata direttamente presso la Posta la data di convocazione alla Questura per il fotosegnalamento (impronte digitali e foto). Nel giorno stabilito, alla Questura dovranno presentarsi tutti coloro che sono iscritti sul Permesso, anche i figli neonati. Per ognuno dovranno essere consegnate 4 fotografie formato tessera. Si dovranno portare anche gli originali di tutti i documenti che erano stati inviati in copia nella busta della domanda.
- Sul sito internet http://www.portaleimmigrazione.it/ utilizzando i numeri Password e Userid della propria ricevuta, è possibile controllare la data di convocazione alla Questura.
- Dopo il fotosegnalamento la Questura invierà un SMS al vostro recapito telefonico fissando l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione del nuovo titolo di soggiorno.
Entro 60 giorni dalla data di ritiro del nuovo Permesso di Soggiorno il titolare deve necessariamente presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe del comune di residenza portando con sé l’originale del titolo di soggiorno per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale.