RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE

Dopo la guarigione clinica, l’INAIL invita il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale a sottoporsi a visita medico-legale per accertare se dall’infortunio o dalla malattia sia derivata inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.07.2000

Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l’11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento.

Se il grado di inabilità accertato è inferiore all’11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita.

In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione dell grado di inabilità.

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24.07.2000

L’INAIL corrisponde un indennizzo in rendita se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100%.

La rendita è costituita da:

  • una quota di indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base della specifica tabella;
  • una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

SOTTOPONICI IL TUO CASO

Accettazione Privacy *