PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA PER LE VITTIME DELL’AMIANTO O IN CASO DI MORTE PER GLI EREDI TITOLARI DI RENDITA A SUPERSTITI
È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, istituita dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, commi 241-246, legge 244/2007), stabilita in una percentuale della rendita in godimento.
NATURA DELLA PRESTAZIONE
Economica, a carico del fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, non soggetta a tassazione IRPEF.
CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Malattia professionale asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax del lavoratore.
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I titolari di rendita diretta affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax o, in caso di morte, gli eredi titolari di rendita a superstiti.
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è determinata per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE
La prestazione viene erogata d’ufficio dall’Inail, mediante due acconti e un conguaglio. Pertanto per l’accesso al beneficio non deve essere presentata alcuna domanda.