PENSIONI D’INABILITÀ

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata, per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi.
Hanno diritto alla pensione di inabilità i Lavoratori:

  • Dipendenti;
  • Autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e
    Mezzadri);
  • Iscritti alla Gestione Separata.

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti. La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione. L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.
L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa. L’assegno per l’assistenza personale e continuativa non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione. Non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa .
Viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa.
Non è reversibile ai superstiti. I soli iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall’assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall’evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell’Inail ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.
La pensione di inabilità viene concessa in presenza di
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. La decorrenza è fissata al mese successivo alla presentazione della domanda, purché sia cessata l’attività lavorativa. In caso contrario la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione. Per le mensilità successive alla domanda ma antecedenti alla cessazione l’istituto liquiderà un importo pari all’assegno ordinario di invalidità. È, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli
    elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria
    contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o
    integrativo della retribuzione.

Inoltre , ai fini dell’accertamento del diritto alla pensione d’inabilità , nel caso che il requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente la relativa domanda non sussista e venga perfezionato successivamente, con messaggio n.37163 del 25 gennaio 1991 era stato stabilito il criterio del c.d. “quinquennio mobile”, secondo il quale “deve prendersi in considerazione il quinquennio precedente la decorrenza differita, in corrispondenza del quale deve risultare perfezionato il requisito relativo di contribuzione richiesto dalla legge”.
Peraltro, nell’applicazione dell’articolo 18 del D.P.R. n.488/1988, che, come e’ noto, prevede la possibilità’ di perfezionare utilmente i requisiti per la prestazione pensionistica in epoca successiva alla relativa domanda, si e’ determinato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.355 del 1989 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità’ dell’articolo stesso (v. circolare n.171 del 1 agosto 1989), un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi, in contrasto con il criterio del “quinquennio mobile”.
Secondo il menzionato orientamento giurisprudenziale, la verifica del requisito contributivo richiesto dagli articoli 4 e 10 della legge n.222/1984 nel quinquennio precedente la domanda di pensione d’inabilità va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione.
Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda.
Un esempio: domanda presentata il 31/10/2011 e nel quinquennio dal 01/11/2006 al 31/10/2011 contribuzione x 143 settimane per attività svolta fino al 31/07/2009: sarà sufficiente la copertura contributiva per 13 settimane successive al 31/10/2011 per perfezionare il prescritto requisito contributivo.

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