PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100
È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.
L’articolo 14 del DL 4/2019 introduce dal 2019 la possibilità di andare in pensione con il mix di 62 anni di età e 38 anni di contributi in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero.
La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:
- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
Con riferimento ai predetti lavoratori ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.
I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”) e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:
- di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
- di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.
Il diritto alla decorrenza della pensione Quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti punti 1 e 2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo.
Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2.
Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.
Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata.
La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.
La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100.
I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.
La contribuzione valida , ai fini del riconoscimento dei 35 anni di “contribuzione effettiva” , utili per la pensione anticipata quota 100 , è tutta la contribuzione accreditata , con esclusione dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati ( DS , Aspi , Mini-Aspi , Naspi etc. ) , indicati , nell’estratto contributivo dell’Inps , con nota 3.
Si ribadisce che , cumulando la relativa contribuzione , per il raggiungimento dei 35 anni effettivi è valida anche la contribuzione ExInpdap . Il cumulo , per la pensione anticipata quota 100 , non può essere chiesto con le Casse Professionali ed Enasarco.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge 335/1995.
Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
- non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
La titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100.
La titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 ( Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonche’ alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 …… ) osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.
Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.
Inoltre , si ribadisce che , in presenza di possesso ,da parte dell’assistito/a, dell’Assegno Ordinario d’Invalidità ( A.O.I. ) , non ancora definitivo , lo stesso preclude qualsiasi tipo di richiesta di pensione anticipata , pensione anticipata quota 100 ed opzione donna ( salvo , non rinnovare , alla scadenza l’A.O.I. ) . L’A.O.I. definito non da diritto a nessuna pensione anticipata ma soltanto alla relativa trasformazione in Pensione di Vecchiaia, al raggiungimento dei relativi requisiti di età anagrafica e di contribuzione.
Le domande di naspi nei confronti di coloro che pur avendo maturato i requisiti per la quota 100 non richiedano il trattamento di pensione, preferendo evidentemente godere della disoccupazione indennizzata, devono continuare ad essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D.lgs n. 22/2015, nel triennio 2019-2021. Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la quota 100.
Per chi invece chiede il pensionamento con quota 100 , la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico (cioè dopo l’apertura della finestra mobile, di regola trimestrale).
Le stesse regole valgono anche in presenza della mobilità e delle prestazioni integrative di assegno emergenziale . In caso di raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) il lavoratore decade dalla Naspi in virtu’ di quanto stabilito dal Dls 22/2015. In relazione tuttavia al fatto che il DL 4/2019 ha introdotto, per la pensione anticipata, le finestre mobili trimestrali, la decadenza dall’indennità di disoccupazione NASpI si verifica solo alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, cioè dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi.