PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (cosidetti precoci), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.

Si può accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, se ci si trova nelle condizioni previste, i lavoratori:

  • Dipendenti
  • Autonomi
  • Iscritti alle forme sostitutive ed esclusive
  • che perfezionano il requisito in regime di cumulo, anche con Enti e Casse, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.228 ,su domanda dell’interessato .

Per l’anno di contribuzione svolto prima dei 19 anni , lo stesso deve essere soddisfatto unicamente nelle gestioni dell’AGO , e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’Ago . La data inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età.
Invece per i 41 anni è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. I lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
  • invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
  • sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce; o conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
    • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata. Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa cd. finestra.
La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori precoci, a far data dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Il beneficio della riduzione del requisito contributivo minimo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle medesime attività lavorative. È cumulabile invece con le maggiorazioni cd. di status di cui all’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In relazione al fatto che il DL 4/2019 ha introdotto, per la pensione anticipata e quindi anche per la pensione anticipata per i lavoratori precoci , le finestre mobili trimestrali , la decadenza dall’indennità di disoccupazione NASpI si verifica solo alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, cioè dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi.
Per l’accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori precoci prevede una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall’accesso al beneficio. Può verificarsi, quindi, che il beneficiario titolare della naspi abbia presentato domanda di riconoscimento dei requisiti ma non ancora la domanda di pensione e riceva , nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, una decorrenza della pensione antecedente alla data di invio della comunicazione stessa. In tal caso la decadenza dalla Naspi opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Cioè dal primo giorno in cui l’interessato è posto a conoscenza della possibilità di andare in pensione con il requisito contributivo per i lavoratori precoci . In tutti gli altri casi la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.

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