PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata (ex articolo 24, comma 10, decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011) è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata. I soggetti che maturano il prescritto requisito contributivo:

  • entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se lavoratori dipendenti privati o lavoratori autonomi, ovvero, dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, se lavoratori dipendenti pubblici;
  • dal 1° al 29 gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito (cosiddetta “finestra”), secondo le disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione. In caso di cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1 novembre dell’anno di maturazione del prescritto requisito.

Ai fini del conseguimento della Pensione Anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

I soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono richiedere la Pensione Anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Decorrenza e validità Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane) | 41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi (pari a 2.205 settimane) | 41 anni e 5 mesi (pari a 2.153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi (pari a 2.210 settimane) | 41 anni e 6 mesi (pari a 2.158 settimane)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2026 | 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) | 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

Ai fini del raggiungimento di questo requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I soggetti con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 possono richiedere la Pensione Anticipata se in possesso dei seguenti requisiti contributivi:

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Decorrenza e validità Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane) | 41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi (pari a 2.205 settimane) | 41 anni e 5 mesi (pari a 2.153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi (pari a 2.210 settimane) | 41 anni e 6 mesi (pari a 2.158 settimane)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2026 | 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) | 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

In alternativa, i soggetti con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 possono richiedere la Pensione Anticipata a 63 anni (da adeguare agli incrementi della speranza di vita), solo se risultano versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico previsto era di 63 anni e 3 mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico è stato elevato a 63 anni e sette mesi, e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 il requisito anagrafico è stato elevato a 64 anni, in conseguenza dell’adeguamento della speranza di vita.

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