MOBILITÀ

L’Indennità di Mobilità è stata soppressa a partire dal 1° Gennaio 2017 ed è stata sostituita con la NASpI.

L’indennità di mobilità spettava ai lavoratori a seguito di:

  • licenziamento per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività
  • licenziamento a seguito di un periodo di cassa integrazione straordinaria e le imprese prevedevano di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi

Lavoratori beneficiari: operai, impiegati, quadri, soci lavoratori e
lavoratori a domicilio.

La procedura non si applicava:

  • alle eccedenze di personale determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché‚ per i lavoratori assunti con contratto a termine
  • ai datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni sindacali, politiche, di volontariato, gli enti senza fini di lucro.

Requisiti

  • iscrizione nelle liste di mobilità compilate dai centri per l’impiego anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi
  • far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività e infortuni.

Durata

Mobilità ordinaria

Era determinata in base all’età dei lavoratori al momento del licenziamento e all’ubicazione dell’unità produttiva di appartenenza, spettava per un periodo di 12 mesi elevato a 24 mesi per coloro che hanno da 40 a 50 anni e a 36 mesi per coloro che hanno più di 50 anni. Per i lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle zone del mezzogiorno, in relazione all’età dei lavoratori, spettava per 24 mesi, per 36 mesi e per 48 mesi. Generalmente l’indennità non poteva essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità aziendale.

Mobilità lunga

Poteva avere una durata superiore, in quanto la stessa accompagnava il lavoratore fino alla data di maturazione di diritto al pensionamento.

Mobilità prorogata

Disposizioni di legge prevedevano la possibilità di prorogare il pagamento dell’indennità di mobilità oltre la durata ordinaria.

Misura

Era determinata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, o che comunque sarebbe spettato ed era pari al:

  • 100% della misura della CIGS per i primi 12 mesi
  • all’80% dal tredicesimo mese in poi.

Il trattamento non poteva superare i massimali stabiliti anno per anno; dal 1 gennaio 2008 la rivalutazione dei massimali era determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT. La domanda per la concessione della prestazione andava inoltrata entro il 68° giorno dalla data del licenziamento.

I lavoratori erano iscritti nelle lista di mobilità dal giorno successivo a quello del licenziamento e permanevano per tutto il periodo di percezione dell’indennità. L’iscrizione nella lista doveva determinare una più agevole collocazione lavorativa.

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