MATERNITÀ E PATERNITÀ
Le norme di tutela della maternità impongono al datore di lavoro il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino o nel caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo famigliare, in caso di fruizione del congedo di maternità e paternità.
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