L.S.U. LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Per Lavori Socialmente Utili (LSU) si intendono le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi svolte mediante l’utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito, quindi in stato di svantaggio nel mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività.

La nuova normativa abroga le disposizioni precedenti in contrasto con il decreto, in particolare quelle contenute nel (decreto legge 1° ottobre 1996 n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608) e regola organicamente la materia relativa ai lavori socialmente utili, con l’individuazione dei settori e gli ambiti d’intervento , con le categorie dei lavoratori che possono essere utilizzate nei progetti di lavori socialmente utili, nonché dei criteri d’assegnazione degli stessi ai vari progetti e il relativo trattamento economico. Inoltre sono fissati criteri d’armonizzazione dei trattamenti previdenziali per i vari soggetti impegnati e per la formazione delle diverse società miste per le quali si fissano gli incentivi da erogare dopo la conclusione dei periodi di attività svolta.

Tipologie di attività

Con il decreto in esame sono individuate le tipologie dei lavori socialmente utili:

  • lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione (durata 12 mesi, rinnovabile per altri 12);
  • lavori rivolto al tirocinio formativo in settori formativi (durata 12 mesi);
  • lavori di carattere straordinario (durata 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi)
  • lavori rivolti esclusivamente a soggetti titolari di trattamenti previdenziali.

Soggetti promotori

I progetti relativi di cui ai punti precedenti possono essere proposti:

  • dalle amministrazioni pubbliche;
  • dagli enti pubblici economici;
  • dalle società a totale o prevalente
  • partecipazione pubblica
  • dalle cooperative sociali e loro consorzi;
  • da altri soggetti identificati con decreto ministeriale.

Soggetti utilizzabili

Ai fini della realizzazione dei progetti per Lsu, tranne quelli rivolti esclusivamente a soggetti fruitori di trattamenti previdenziale, dai quali sono esclusi i soggetti diversi, possono essere utilizzati:

  • lavoratori in cerca di prima occupazione;
  • disoccupati iscritti da oltre due anni nelle liste di collocamento;
  • lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non hanno indennità economica;
  • lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori della relativa indennità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
  • lavoratori, sospesi a zero ore, che fruiscono del trattamento di Cigs;
  • lavoratori espressamente individuati a seguito di accordi per la gestione di esuberi da crisi aziendale o di area;
  • categorie di lavoratori individuati dalla Commissione regionale per l’impiego, anche per riferimento ad aree territoriali;
  • detenuti ammessi al lavoro esterno.

Rifiuto all’avviamento ai lavori

I titolari di trattamento previdenziale che, senza un giustificato motivo rifiutino l’assegnazione ai Lsu sono cancellati dalle liste di mobilità e perdono la relativa indennità economica con un provvedimento del responsabile della sezione circoscrizionale per l’impiego. Contro il provvedimento di decadenza e cancellazione si può ricorrere entro 30 giorni alla Direzione regionale del lavoro che ha tempo, invece, 20 giorni per decidere. Il rifiuto all’assegnazione ai lavori socialmente utili viene considerato giustificato quando l’attività a cui si è chiamati si svolge in un luogo distante oltre 50 chilometri da quello di residenza. Anche la partecipazione ad attività di formazione viene considerato un motivo giustificativo per il rifiuto ad accettare i Lsu. Qualora il lavoratore non partecipi con regolarità all’attività o non rispetti le condizioni impartite si determina la decadenza dal trattamento economico e la cancellazione dalle liste di mobilità nonché , per coloro che non usufruiscono di trattamenti previdenziali, la cessazione dalla partecipazione ai L.S.U.

In questa situazione i soggetti promotori possono chiedere la sostituzione dei lavoratori sospesi , per la durata residua del programma di attività.

Compensi e regolamentazione dei lavori

Viene ribadito che l’impegno nei lavori socialmente utili non costituisce l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di conseguenza non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e di mobilità. I lavoratori utilizzati che percepiscono trattamenti previdenziali verranno impegnati per un orario determinato dalla proporzione tra l’entità del trattamento percepito e la retribuzione iniziale previsto per i dipendenti dell’azienda promotrice considerato al netto delle trattenute previdenziali, comunque per un minimo d 20 ore settimanali e con un massimo di 8 ore giornaliere. Per tutte le ore eccedenti l’orario standard , verrà corrisposta un’integrazione a carico dell’ente utilizzatore sulla base della retribuzione iniziale al netto dei lavoratori dipendenti che svolgono attività analoghe. Ai lavoratori che non percepiscono nessun trattamento previdenziale è corrisposto un assegno mensile, rivalutato nella misura dell’80% degli indici ISTAT, erogato dall’Inps, secondo la segnalazione delle presenze fornite dall’ente utilizzatore ; anche per loro, l’orario settimanale è di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e nel caso di impegno lavorativo superiore è dovuta l’integrazione a carico dell’ente utilizzatore.

L’assegno è incompatibile con:

  • i trattamenti di pensione diretta dell’AGO del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • pensionamento anticipato.

I titolari di assegno o pensione di invalidità chiamati a svolgere lavori socialmente utili possono optare per il sussidio, nel qual caso verrà sospeso il trattamento di invalidità. Anche coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione, se chiamati per i L.S.U., possono optare per il relativo assegno e viene loro riservato lo stesso trattamento previsto per i titolari delle altre prestazioni previdenziali (Cigs e mobilità). Naturalmente l’attività nei lavori socialmente utili non è compatibile con il lavoro subordinato a tempo pieno e con il lavoro a part-time a tempo indeterminato, nonché con il lavoro autonomo al di sopra dei limiti anzidetti. Anche nel caso di compatibilità dei L.S.U. con il lavoro parziale o autonomo, l’Ente promotore valuterà la possibilità di potere svolgere le due attività, assicurando che non si verifichi pregiudizio nei confronti del programma.

Assicurazione Inail

I lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili devono essere assicurati presso l’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di infortunio o di malattia professionale il lavoratore ha diritto all’assegno per le giornate non indennizzate dall’Inail e, alla fine dell’inabilità temporanea, può riprendere l’attività.

Mantenimento della iscrizione nelle liste di mobilità

Questi soggetti mantengono l’iscrizione nelle liste di mobilità, senza l’approvazione delle Commissioni regionali per l’impiego, e:

  • l’utilizzo nei Lsu costituisce per questi lavoratori titolo di preferenza nei concorsi pubblici quando è richiesta la stessa professionalità per la quale sono stati adibiti ai lavori socialmente utili;
  • gli enti pubblici che li abbiano utilizzati per la realizzazione di progetti devono destinare il 30% dei posti al loro avviamento e selezione.

Trattamento fiscale

Con la modifica apportata all’articolo 47 del Tuir dal decreto legislativo n. 314/97, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rientrano anche quelli derivanti dai lavori socialmente utili. A seguito della modifica della normativa dal 1° gennaio 1998 i compensi percepiti a seguito di Lsu diventano quindi imponibile ai fini fiscali con le relative detrazioni d’imposta per lavoro dipendente; anche per tali redditi l’Inps svolge la funzione di sostituto di imposta.

SOTTOPONICI IL TUO CASO

Accettazione Privacy *