INTEGRAZIONE DELLA RENDITA
In caso di ricaduta, durante il periodo delle cure e fino a quando il lavoratore titolare di rendita per infortunio o malattia professionale non può lavorare, l’Inail integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta per tutto il periodo della cura.
L’integrazione della rendita è dovuta anche al lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione (è soggetta a tassazione Irpef).
Per avere diritto alla prestazione:
- Titolarità di rendita diretta;
- Validità dei termini di revisione (10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali);
- Necessità di effettuare cure per il recupero dell’attitudine al lavoro e dell’integrità psicofisica.
L’integrazione (fino a un massimo del 75% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni di lavoro) si ottiene su richiesta del lavoratore assicurato, alla Sede Inail di competenza.