INDENNIZZO LEGGE 210 DEL 1992
Nel 1992 il legislatore italiano ha istituito un indennizzo in favore di tutti quei cittadini che sono stati contagiati dai virus dell’epatite e dell’HIV attraverso vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. L’indennizzo fu istituito al fine di riconoscere ai soggetti danneggiati in modo irreversibile, un equo indennizzo, ispirato al principio della solidarietà sociale, sotto forma di pensione vitalizia a carico dello Stato.
I beneficiari sono:
a) le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana
- vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno stato estero
- vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
- vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695
- vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 1983
b) le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica;
c) le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue, e suoi derivati sia periodica (emofilici, talassemici) che occasionale (interventi chirurgici, emodialisi);
d) il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
e) il personale sanitario che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite;
f) le persone che risultano contagiate da HIV e da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie sopra elencate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92 nonché i figli dei medesimi, contagiati durante la gestazione;
g) gli eredi di soggetto deceduto a causa di patologie causate da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.
In caso di decesso a causa delle patologie collegate al diritto all’indennizzo, gli aventi diritto possono optare fra l’assegno reversibile per 15 anni e l’assegno una tantum di lire 150 milioni (euro 77’468,53).
Tale domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso della persona danneggiata.
Gli aventi diritto sono i seguenti soggetti a carico nell’ordine indicato dalla legge:
- il coniuge
- i figli
- i genitori
- i fratelli minorenni
- i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
L’indennizzo consiste in un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato. L’importo dell’assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria tabellare.
L’indennizzo in questione è compatibile con altre forme di tutela quali, ad esempio, quelle previste dall’Inps o dall’Inail o le prestazioni di invalidità civile. L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La persona colpita da doppia patologia (epatite + AIDS), con un esito invalidante distinto, gode di un indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50% del valore dell’indennizzo riconosciuto con legge 210. Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa.
La domanda di indennizzo è da presentarsi al Ministero della Salute attraverso la Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza, e deve essere redatta su carta semplice, firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed infine datata. E’ possibile che la stessa ASL provveda a fornire al richiedente i moduli prestampati della domanda di indennizzo.
La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, alla domanda va allegata la specifica documentazione amministrativa e sanitaria richiesta per le diverse tipologie di beneficiari (informarsi presso l’ufficio della ASL); in linea generale si tratta di:
- Certificazione medica dove si documenta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione.
- Copia della cartella clinica che attesta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione.
- Foglio redatto da un medico dove viene riportata la data della prima diagnosi di Epatite cronica e/o di infezione del virus HIV.
Infine va allegata alla domanda la scheda informativa che deve essere compilata e firmata da un medico di una struttura pubblica.
La scheda informativa contiene i dati relativi alla trasfusione o vaccinazione e ai danni conseguenti.
I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di infezione HIV.
I termini decorrono dal momento in cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile: quindi non dal momento della scoperta della semplice infezione ma da quello in cui la patologia si è conclamata pervenendo ad uno stadio cronico.
Questi termini sono perentori. Quando l’infermità o la menomazione si aggravano, l’interessato può presentare domanda di aggravamento al Ministero della Salute entro il termine di 6 mesi dalla data di conoscenza dell’aggravamento.
Una volta completata l’istruttoria della domanda, la ASL trasmette la pratica alla competente Commissione Medica Ospedaliera (CMO) per un giudizio sanitario in merito a:
- Nesso di causa tra la menomazione denunciata e l’episodio trasfusionale o la somministrazione di vaccini o emoderivati
- Valutazione delle lesioni patite secondo l’apposita tabella ed iscrizione, a seconda della loro gravità, ad una delle otto categorie previste
- Tempestività della domanda di indennizzo
Il verbale viene inviato alla Regione affinché venga inviata la decisione al cittadino richiedente e venga avviata la procedura di liquidazione dell’indennizzo. Le Regioni hanno predisposto un ufficio ed un responsabile della materia. E’ possibile fare ricorso amministrativo al Ministero della Salute entro 30 giorni dalla notifica del giudizio negativo. ll Ministero della Salute deve decidere sul ricorso entro 3 mesi. La comunicazione all’interessato deve avvenire entro i successivi 30 giorni, anche se in realtà tale termine non viene solitamente rispettato. Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà rivolgersi al giudice ordinario competente, entro 1 anno dalla notifica della decisione ministeriale ovvero, in mancanza di tale comunicazione, dalla data in cui il ricorso deve intendersi respinto per silenzio-rifiuto (120 giorni dopo la sua presentazione). Si segnala una recente norma (legge 229/2005) che prevede delle forme aggiuntive –in relazione a quelle già previste per questa categoria dalla legge 210- di indennizzo. I beneficiari sono i cittadini già titolari di indennizzo ex-lege 210 ai quali è riconosciuto un incremento dell’indennizzo in pagamento in relazione alla categoria già loro assegnata dalla Commissione Medico Ospedaliera.
Si prevede una suddivisione a metà tra il danneggiato ed i congiunti che gli prestano assistenza in maniera continuativa e prevalente, dell’importo complessivo dell’indennizzo aggiuntivo.
Nel caso in cui i congiunti siano deceduti, l’intero importo dell’indennizzo è erogato al cittadino danneggiato per tutto il periodo della sua esistenza in vita.
Nel caso di danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere, l’indennizzo aggiuntivo viene erogato totalmente ai congiunti conviventi che gli prestano assistenza prevalente e continuativa.
Nel caso in cui congiunti del minorenne siano deceduti l’indennizzo è erogato ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno vitalizio pari a:
- sei (6) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha avuto un riconoscimento dalla CMO pari alle categorie che vanno dalla 1° alla 4° della tabella A annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni;
- cinque (5) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 5° o 6° categoria della citata tabella A;
- quattro (4) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 7° o 8° categoria della citata tabella A.
In caso di morte del danneggiato, gli aventi diritto sono gli stessi soggetti a carico già previsti con legge 210. Soltanto nel caso di decesso del danneggiato avvenuto a causa della vaccinazione e in data successiva al 20 novembre 2005, gli aventi diritto possono scegliere tra un assegno una tantum di 150’000 euro (corrisposto in 5 rate annuali di 30’000 euro) e l’indennizzo aggiuntivo (rispetto a quello già concesso in virtù della legge 210/92).
Inoltre, agli stessi soggetti, e cioè ai cittadini danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni e già titolari di indennizzo 210/92, la normativa prevede la concessione di un assegno una tantum, ulteriore quindi all’indennizzo aggiuntivo istituito con legge 229/05, il cui importo, determinato da una apposita commissione, è in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità dell’indennizzo aggiuntivo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dello stesso indennizzo aggiuntivo.
L’importo dell’assegno una tantum aggiuntivo viene erogato in cinque rate annuali con decorrenza 2006.
Questa ulteriore forma di indennizzo erogata dallo Stato viene corrisposta per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza in modo continuativo e prevalente. Infine, la domanda va indirizzata al Ministero della Salute allegando la documentazione necessaria per certificare la titolarità all’indennizzo 210/92 nonché la categoria tabellare attribuita.
Particolare attenzione va prestata all’obbligo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni già titolari dei benefici ex-lege 210/92, ed aventi in corso contenzioso giudiziale di qualsiasi ordine e grado – ivi compresa la fase esecutiva- di rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio per poter accedere ai benefici della legge 229/05.