INDENNITÀ PER CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI E PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26 Legge n. 335/1995), “parasubordinate” o libere professioniste, hanno diritto al congedo di maternità come previsto dall’art. 64 del Testo Unico, in caso di gravidanza, adozione o affidamento.

A CHI SPETTA

  • Collaboratrici coordinate e continuative
  • Lavoratrici a progetto e assimilate
  • I sindaci, gli amministratori, i revisori di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica;
  • Le associate in partecipazione;
  • Titolari di assegno di ricerca;
  • Professioniste con P.I. o senza Cassa professionale;
  • Le lavoratrici che svolgono prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
  • I venditori porta a porta.

Alle lavoratrici iscritte presso la G.S. sono riconosciute le disposizioni di legge riguardanti:

  • il congedo per maternità;
  • la flessibilità del congedo;
  • l’interdizione anticipata e posticipata per gravidanza a rischio;
  • il congedo parentale.

REQUISITI

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, non assicurate ad altre gestione previdenziali e non pensionate, l’indennità di maternità spetta a condizione che:

1. risulti effettivamente accreditata o dovuta una mensilità di contribuzione, comprensiva dell’aliquota maggiorata (0,72%) nei 12 mesi precedenti la data presunta del parto.

2. I contributi versati o dovuti non devono essere inferiori alla contribuzione annua calcolata sul minimale stabilito di anno in anno.

In caso di retribuzione inferiore al minimale, i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione alla somma versata.

MISURA

Alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie spettano 5 mesi di congedo:

  • 2 mesi antecedenti la data presunta del parto;
  • 3 mesi successivi alla data effettiva del parto.
  • In caso di adozione o affidamento spettano 5 mesi da fruire dalla data di affidamento del minore o data di ingresso in famiglia.

Le lavoratrici non hanno l’obbligo di astenersi dall’attività durante il periodo di congedo per maternità.

L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile

Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi.

Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a dodici mesi, si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.

L’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS.

NOVITÀ ANNO 2022

La Legge n. 234/2021, (Legge di Bilancio 2022), introduce per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.145 euro, tre mesi in più di congedo di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità per le lavoratrici autonome.

Per le lavoratrici parasubordinate, invece, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto;
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto.

Le libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata possono fruire dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi (anche in caso di adozione o affidamento):

  • ai 3 mesi successivi al parto;
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda telematica deve essere inoltrata telematicamente all’INPS competente territorialmente.

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