INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
Il datore di lavoro deve pagare:
- per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest’ultima ha causato astensione dal lavoro;
- il 60% della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.
L’INAIL deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo):
- un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento per i primi 90 giorni;
- dal 91° giorno la stessa indennità aumentata al 75%.
Le cure sono fornite dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dagli ambulatori dell’INAIL ove esistenti.
Gli apparecchi protesici sono forniti dall’INAIL; gli strumenti e le attrezzature necessari all’infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica) devono essere richiesti alla Sede INAIL di appartenenza.
Se l’infortunio o la malattia professionale non sono stati denunciati subito dopo il verificarsi dell’evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia.
Se la causa dell’infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l’INAIL e l’INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell’evento (causa lavorativa o comune).