INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ PER LAVORATRICI E LAVORATORI AUTONOMI
Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità.
L’indennità spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonchè alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità.
Secondo quanto previstoo dagli articoli 66 e seguenti del TU, l’indennità è riconosciuta 2 mesi prima del parto e per i 3 mesi successivi.
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo nonchè per il giorno dell’ingresso stesso.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, la lavoratrice ha diritto a un’indennità di 5 mesi secondo quanto stabilito dall’articolo 26 del TU.
In caso di affidamento non preadottivo, l’indennità spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in maniera frazionata, entro 5 mesi dall’affidamento del minore.
L’ndennità non comporta comunque obbligo di astensione dell’attività lavorativa autonoma.
L’indennità di paternità è riconosciuta quando si verificano eventi che riguardano la madre (lavoratrie dipendente o autonoma) del bambino e spetta in caso di:
- morte o grave infermità della madre. La morte si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
- abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
- affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del Codice Civile), da comprovare, allegando alla domanda telematica, copia del provvedimento giudiziario che dispone l’affidamento esclusivo oppure comunicando gli estremi del provvedimento giudiziario e il tribunale che lo ha emesso.
I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il periodo indennizzabile di paternità termina dopo 3 mesi dal parto.
L’indennità è pagata dall’INPS con bonifico presso ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale secondo la modalità scelta al momento della domanda.
Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.
In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese, è corrisposta un’indennità per un periodo di 30 giorni.
Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno dalla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità. Per interrompere la prescrizione è necessario che gli interressati presentino all’INPS, prima dello scadere dell’anno, domanda scritta per ottenere l’indennità.
Presupposto per l’accesso alla tutela della maternità/paternità è l’iscrizione alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta e la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità.
L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. Se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi) e l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità.
Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività.
Se l’iscrizione avviene oltre i termini di legge, l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.
Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda a parto avvenuto.
La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
la domanda prevede la possibilità di allegare documentazione utile all’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilascaito dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via.