INDENNITÀ CONGEDO PARENTALE PER DIPENDENTI PER FIGLI FINO A 12 ANNI

I lavoratori dipendenti possono fruire di un congedo parentale facoltativo per figli fino a 12 anni.

CHE COS’È

Periodo di astensione facoltativa dal lavoro, successiva la periodo di maternità obbligatoria, fruibile da entrambi i genitori. Art. 32 del Testo Unico sulla genitorialità (D.lgs. n. 151/2001).

A CHI È RIVOLTO

Il congedo parentale è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti per ogni minore nato adottato o affidato.

REQUISITI

Il congedo parentale è riconosciuto ai genitori lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e non può essere richiesto per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa (aspettativa, pause contrattuali nel part time lavoro a chiamata).
In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto viene meno dal giorno successivo alla sospensione o cessazione. Il diritto cessa, inoltre, dal giorno successivo alla morte del bambino per il quale il congedo è stato richiesto.

MISURA

In base al Decreto legislativo 105 del 2022, entrambi i genitori hanno diritto a valersi, fino al compimento dei 12 anni di vita del figlio, di un periodo massimo complessivo indennizzabile pari a 9 mesi con le seguenti modalità:

  1. la madre, al temine del periodo di maternità obbligatorio può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a 3 mesi non cedibili all’altro genitore;
  2. il padre, dal giorno seguente alla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, può astenersi dal lavoro per un periodo pari a 3 mesi indennizzabili non cedibili all’altro genitore;
  3. entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di ulteriori 3 mesi indennizzati.

Entrambi i genitori possono fruire complessivamente per un massimo di 10 mesi di congedo parentale elevabile a 11 nel caso di cui il padre eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Qualora vi sia un solo genitore, questi può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.
Durante il periodo di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un’indennità sostitutiva pari al 30% della retribuzione giornaliera per i primi 9 mesi, fino al compimento dei 12 anni di vita del bmbino.

NOVITÀ ANNO 2023

Per i genitori che terminano il congedo di materntà nell’anno 2023, è previsto che uno dei mesi di congedo parentale sia indennizzato all’ all’80%.

La nuova norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma eleva l’indennità soltanto ad uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro.
Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere ripartito tra gli stessi oppure fruito da uno solo. Il mese può essere fruito in modalità ripartita anche contemporaneamente dai genitori, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Il mese di conedo indennizzato all’80% può essere fruito a condizione che il genitore abbia terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.

ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO PARENTALE

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, per entrambi i genitori o per il genitore solo, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

I genitori adottivi/affidatari hanno la facoltà di fruire del congedo parentale alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali, nei primi dodici mesi dell’ingresso del minore e non oltre il raggiungimento della maggior età dello stesso.

CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA

La Legge n. 228 del 2012 che ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, ha delegato alla contrattazione collettiva, non solo nazionale, ma anche di secondo livello, il compito di definire le modalità di fruizione del congedo parentale orario.
Successivamente il D.lgs n. 80 del 2015 ha dato la possibilità ai genitori lavoratori di fare domanda anche in assenza di contrattazione collettiva, fruendo del congedo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

COMPATIBILITÀ

In caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi di cui al D.lgs. n.151/2001.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in modalità telematica all’INPS prima dell’inizio del congedo.
In caso di fruizione del congedo parentale in modalità giornaliera il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro con un periodo di preavviso pari a 5 giorni.
Per la fruizione del congedo parentale in modalità oraria il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro almeno due giorni prima.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di congedo parentale deve essere presentata attraverso il servizio dedicato prima dell’inizio del congedo stesso.

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