DIS COLL INDENNITÀ MENSILE DI DISOCCUPAZIONE

L’articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile, denominata DIS-COLL, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Successivamente, con ulteriori interventi normativi (articolo 1, comma 310, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 3, comma 3 octies, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19) il legislatore ha esteso la tutela rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. Infine l’articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto, attraverso la modifica e integrazione dell’articolo 15 del modificato d.lgs. 22/2015, la stabilizzazione e l’estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DISCOLL. In particolare l’articolo 15, comma 15, del modificato d.lgs. 22/2015, ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° luglio 2017. Il medesimo comma 15 bis ha inoltre disposto che a decorrere dal 1° luglio 2017 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1 dell’articolo 15 del modificato d.lgs. 22/2015, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione dal 1° gennaio 2015 e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS. A partire dal 1° luglio 2017 il beneficio è stato esteso anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L’indennità non spetta a:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori e sindaci;
  • revisori di società;
  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia di cui all’articolo 1, comma 788, legge 27 dicembre 2006, n. 296 si rinvia a quanto già specificato nella circolare Inps n. 76 del 2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo dell’evento di malattia ai fini dell’indennizzabilità della prestazione di malattia. Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DISCOLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. Ai soli fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. In ogni caso, la prestazione DIS-COLL può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. Qualora la prestazione sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti. In virtù dell’indirizzo reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 21 aprile 2015, esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazione di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione. Così operando, ai fini della determinazione della durata della prestazione è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa. L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità in parola, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi. In virtù del richiamato indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reso con nota del 21 aprile 2015, anche ai fini del calcolo della misura della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazione di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Così operando, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese. L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile, come sopra determinato, quando detto reddito è inferiore a 1.195 euro (per il 2015, 2016 e 2017), rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente. È, invece, pari al 75% dell’importo di 1.195 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore al predetto importo di 1.195 euro. In ogni caso, per il 2015, 2016 e 2017, l’importo dell’indennità non poteva superare i 1.300 euro, rivalutati annualmente. A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese in misura pari al 3%. Se il beneficiario dell’indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. La sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante. Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

L’importo dell’indennità si riduce nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di:

  • attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8mila euro per lavoro parasubordinato;
  • attività di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3mila euro netti (4mila euro lordi) per anno civile.

In entrambi i casi, l’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività, autonoma o occasionale di tipo accessorio, e il termine finale di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno. L’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3mila euro netti (4mila euro lordi) per anno civile. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 54 bis, pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse. In particolare, il comma 1, lettera a, del richiamato articolo 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila euro. L’articolo 54 bis, comma 4, prevede, anche, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro per anno civile. Entro detti limiti l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività. Si richiama infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. Al riguardo si precisa, tuttavia, che tale previsione non trova applicazione nella ipotesi di prestatore di lavoro occasionale percettore di indennità DIS-COLL in quanto l’articolo 15, comma 7, d.lgs. 22/2015, in materia di DIS-COLL dispone che per i periodi di fruizione di detta indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.

ll beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015). Al riguardo va evidenziato che l’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150, ha introdotto misure di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, integrando e specificando le disposizioni dell’articolo 7, d.lgs. 22/2015, relative agli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.

In caso di inosservanza degli obblighi, l’articolo 21 ha introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

È prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione nei seguenti casi:

  • mancata partecipazione, dalla terza convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle iniziative e ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • mancata partecipazione, dalla seconda convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;
  • mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  • mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dall’articolo 25, d.lgs. 150/2015.

La prestazione è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio 2015. A partire dal 1° luglio 2017 sono destinatari della tutela anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. I beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla

Gestione Separata e soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • si trovino in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione (articolo 19, d.lgs. 150/2015); 
  • possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso; 
  • possano fare valere nell’anno 2015 almeno un mese di contribuzione nell’anno 2015, oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo, che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. Tuttavia, in ragione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 310, legge 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016), questo requisito non è più richiesto per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi a patire dal 1° gennaio 2016.

Ai fini del soddisfacimento del requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata, il soggetto deve essere iscritto a quest’ultima, ma non deve essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata che

  • per l’anno 2015 era del 30,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva a detta Gestione e del 23,50% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • per il 2016 era del 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e del 24% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 l’aliquota applicata era pari al 32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e pari al 24% per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 
  • infine per il periodo dal 1° luglio 2017 l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione era di 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51%, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie era del 24%.

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e altra attività lavorativa, quale, ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato. Laddove invece, nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL , l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione e un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione e il rapporto di lavoro subordinato. In attesa dell’istituzione del Portale nazionale delle politiche del lavoro (d.lgs. 150/2015), sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l’Impiego. Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda DIS-COLL. La domanda di indennità DIS-COLL equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e viene trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (articolo 4, d.lgs. 150/2015) ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive. Per la stipula del patto di servizio personalizzato, il disoccupato che ha presentato la domanda DIS-COLL è tenuto a contattare il Centro per l’Impiego entro i successivi 15 giorni. Ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL il lavoratore deve possedere almeno tre mensilità di contribuzione accreditata nella Gestione Separata presso l’INPS, nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal rapporto di collaborazione e l’evento stesso. Per la prestazione DIS-COLL non vige il principio dell’automaticità della prestazione di cui all’articolo 2116 del codice civile. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Se nei sessantotto giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I sessantotto giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

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