DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Totalizzazione
Cumulo dei periodi assicurativi risultanti in Italia con quelli risultanti in Stati dell’Unione Europea o in Stati legati all’Italia da Convenzioni Bilaterali.
Per l’attivazione della totalizzazione dei periodi italiani e esteri ai fini del conseguimento di una prestazione d’invalidità, vecchiaia o superstiti è richiesto un periodo minimo di assicurazione che si determina con contribuzione effettiva, figurativa e volontaria. Tale periodo non è uniformemente fissato e di conseguenza bisogna fare riferimento a quanto previsto nei singoli accordi. Schematicamente, il quadro normativo si presenta come segue:
Periodo minimo di 52 settimane di assicurazione
– Paesi dell’Unione Europea;
– Argentina;
– Australia;
– Repubblica di Capoverde;
– San Marino;
– Tunisia;
– Turchia;
– Stati Uniti d’ America;
– Venezuela;
– Svizzera.
Periodo minimo di 1 settimana di assicurazione
– Brasile;
– Liechtenstein;
– ex Jugoslavia;
– Jersey e Isole del Canale;
– Uruguay.
Periodo minimo di 53 settimane di assicurazione
– Principato di Monaco;
– Canada e Quebec.
In caso di periodi inferiori alle 52 o 53 settimane minime richieste non è possibile l’attivazione della convenzione e la contribuzione accreditata diventa inutilizzabile. Le Convenzioni con Argentina, San Marino, Tunisia, Turchia, Venezuela, USA e i Regolamenti comunitari prevedono la possibilità di utilizzare la contribuzione inferiore a 52 o 53 settimane nel paese in cui il lavoratore matura il diritto a pensione. Possono essere totalizzati, a seconda dei casi, tutti i tipi di contributi: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, tbc, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi esteri non convenzionati), da versamenti volontari.
I periodi contributivi totalizzabili vengono presi in considerazione così come sono riconosciuti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati maturati.
Esclusione di sovrapposizione dei periodi di assicurazione
I periodi assicurativi maturati in Italia e negli Stato/i esteri convenzionati si totalizzano a condizione che non si sovrappongono. Ciascuna normativa disciplina le regole di priorità in caso di sovrapposizione di periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria.
Totalizzazione multipla
Nelle convenzioni bilaterali i periodi assicurativi cumulabili sono esclusivamente quelli compiuti sotto la legislazione dei due paesi contraenti. Eventuali periodi compiuti in un paese terzo non potranno essere cumulati con quelli dei due paesi nei quali si applica la convenzione. Tuttavia alcune convenzioni prevedono la possibilità di cumulare anche periodi maturati sotto la legislazione di paesi terzi, a condizione che siano legati ai Paesi contraenti da distinte Convenzioni. Si tratta della cosiddetta “totalizzazione multipla”. La totalizzazione multipla è prevista negli accordi con Argentina, Capo Verde, Croazia, San Marino, Svizzera, Uruguay e Tunisia; è, altresì, prevista dalle convenzioni bilaterali a suo tempo stipulate dall’Italia con Slovenia, Spagna, Svezia (rimaste in vigore anche dopo l’ingresso di tali Paesi nell’Unione Europea) e con la Svizzera anche dopo l’Accordo CH-EU.
Le condizioni per l’esercizio di tale totalizzazione multipla sono contemplate dalle rispettive convenzioni.
Rimborso e/o trasferimento dei contributi
In linea generale i contributi restano versati nell’assicurazione dello Stato in cui è stata prestata l’attività lavorativa. La totalizzazione dei periodi cui abbiamo accennato in precedenza costituisce soltanto la risultanza di un’addizione fittizia.
Riscatto lavoro svolto all’estero
Coloro che hanno svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale, hanno la possibilità di richiederne il riscatto, a titolo oneroso, secondo quanto previsto dall’art. 51 della L. 153 del 30 aprile 1969 e successive modificazioni. Il riscatto può essere richiesto altresì qualora l’attività lavorativa subordinata sia stata svolta in Paesi convenzionati, ma non risulti copertura assicurativa valida ai fini pensionistici. La richiesta di riscatto di lavoro all’estero può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’Inps. La facoltà di riscattare i periodi di lavoro all’estero è prevista a favore degli assicurati che, al momento della presentazione della domanda (o della morte nel caso che i richiedenti siano superstiti), siano o siano stati cittadini italiani e possano documentare validamente l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro all’estero. Una volta effettuato il riscatto, i contributi ad esso relativi, si collocano temporalmente nei periodi cui si riferiscono e sono equiparati a quelli obbligatori ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni. Tali contributi possono produrre effetti patrimoniali anche da data precedente a quella di presentazione della domanda di riscatto, sempreché il versamento del relativo importo sia effettuato entro i termini assegnati (Corte di Cassazione – Sent. 367/95). Il Decreto Legislativo n. 184, entrato in vigore il 12 luglio 1997, ha esteso la possibilità di richiedere il riscatto del lavoro subordinato prestato all’estero anche agli iscritti a Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Pertanto anche quei dipendenti pubblici ai quali non è possibile applicare il regime delle convenzioni internazionali, possono utilizzare tale strumento per far comunque valere l’attività prestata all’estero.
N.B. Non è ammesso il riscatto dei contributi totalizzabili ai sensi degli accordi internazionali di sicurezza sociale.
Versamenti volontari
Utilizzo dei contributi esteri ai fini dell’autorizzazione ai versamenti volontari
Attualmente per ottenere l’autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari è necessario aver versato almeno 260 contributi settimanali (durante tutta la carriera assicurativa), oppure, in alternativa avere almeno 156 contributi settimanali nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione. Quando il numero dei contributi versati in Italia non è sufficiente per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari e il richiedente può far valere anche contributi versati in Paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale, tale contribuzione può essere presa in considerazione per perfezionare il requisito richiesto (totalizzazione). Per poter procedere alla predetta totalizzazione è necessario, di norma, far valere in Italia almeno un contributo settimanale effettivo. Se l’interessato risiede in Italia può effettuare i versamenti volontari in c/c postale per trimestri solari posticipati (il periodo gennaio-marzo va versato entro giugno). Se l’interessato risiede in un altro Stato può effettuare i versamenti per semestri solari posticipati. Tali versamenti sono comunque utili se vengono effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di autorizzazione, se trattasi di primo versamento, oppure entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza del precedente biennio, se trattasi di versamenti successivi. Il residente all’estero può altresì effettuare i versamenti tramite un delegato residente in italia che però dovrà rispettare le modalità e le scadenze previste per i residenti in Italia. I lavoratori assicurati presso uno Stato estero, anche se legato all’Italia da accordi di sicurezza sociale, e i titolari di pensione a carico di tali paesi possono comunque effettuare i versamenti volontari all’Inps. In caso di sovrapposizione di contributi volontari in Italia con contribuzione estera versata in Paesi convenzionati, i contributi volontari si utilizzano sia per il diritto che per la misura della pensione italiana.
Servizio militare
E’ previsto l’accredito figurativo del servizio militare (e periodi equiparati) anche in assenza di posizione assicurativa nell’assicurazione italiana. In tale specifico caso l’accredito avviene attraverso l’assimilazione della contribuzione estera. Ai sensi della Legge 335/95 tale periodo è considerato utile soltanto ai fini della misura e non anche ai fini del diritto, sempreché corrisponda al periodo minimo (di 1, 52 o 53 settimane, secondo il tipo di convenzione richiesto per l’attivazione delle regole di totalizzazione).
Lavoratori distaccati all’estero al seguito di imprese italiane
Ai lavoratori distaccati da un’impresa italiana in uno Stato membro dell’Unione Europea si applicano le norme specialmente previste dal Regolamento n. 1408/71. Durante il periodo del distacco (mediamente 1 anno rinnovabile, salvo accordi particolari per periodi che superano i due anni) i lavoratori restano assoggettati esclusivamente alle assicurazioni italiane.
I distacchi in territori siti fuori dall’Unione Europea sono disciplinati dalla legge n. 398 del 3 ottobre 1987, la quale estende la regola dell’assoggettamento obbligatorio in Italia ivi compreso nell’ipotesi in cui l’assunzione del lavoratore italiano abbia avuto luogo direttamente all’estero.