DANNO DIFFERENZIALE
Con esso si intende un risarcimento che spetta a tutti i lavoratori dipendenti che dimostrino di aver subìto, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto all’indennizzo riconosciutogli e risarcito dall’INAIL.
Il “danno differenziale” è rappresentato da quelle componenti di danno alla salute di un cittadino che abbia subito un infortunio sul lavoro o soffra di una malattia professionale che non sono soddisfatte dall’intervento dello Stato (Art.38 Costituzione), attraverso l’assicurazione INAIL.
Schematicamente: Danno differenziale = Risarcimento civilistico – Indennizzo INAIL
Anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 38/2000, che ha ampliato l’intervento indennitario dell’INAIL estendendolo al danno biologico, sussiste comunque un danno biologico differenziale tutelabile nei confronti del responsabile dell’infortunio o della malattia.
Le prestazioni erogate dall’INAIL infatti sono per la loro specifica natura indipendenti dall’esistenza di un illecito civile e non coprono componenti fondamentali di danno quali:
- il danno biologico temporaneo;
- il danno morale;
- il danno biologico permanente fino al 5% compreso;
- il danno biologico da morte;
- il danno esistenziale.
Ne consegue che, sulla base di tale normativa e in considerazione della diversa natura delle prestazioni INAIL, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale rispetto a risarcimento del danno dell’infortunato, spetta al lavoratore il diritto di agire in giudizio onde ottenere il risarcimento del danno c.d. differenziale dal datore di lavoro in relazione all’ipotesi in cui l’ammontare del danno, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici, sia di importo superiore alla liquidazione in capitale o alla rendita erogata dall’INAIL.
Perchè tutelare il danno differenziale
- Perchè limitare l’intervento della nostra organizzazione alla sola tutela previdenziale significa precludere ai lavoratori vittime di infortunio o di una malattia professionale, dovuto a responsabilità di terzi, di vedere soddisfatti diritti primari previsti dalla stessa Costituzione (Art.32);
- parlare di prevenzione senza preoccuparsi di sanzionare i comportamenti scorretti del datore di lavoro è una contraddizione in termini;
- la tutela risarcitoria è strettamente collegata all’obiettivo della prevenzione.