CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

La legge 183/2014 prevede che il lavoratore/trice disoccupato/a (ai sensi dell’art. 1, c.2, lettera c, del Dlgs n. 181/2000) abbia diritto a ricevere, dal Centro per l’Impiego territorialmente competente o dai soggetti privati accreditati, l’assistenza necessaria per la ricerca di nuova occupazione, tramite la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione però che il lavoratore/trice disoccupato/a effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità.

Dopo aver effettuato la definizione del proprio profilo di occupabilità, al lavoratore/trice è riconosciuta una “dote individuale di ricollocazione”, che indica il grado di difficoltà nella ricerca del lavoro, da presentare ad un’agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, con la quale si può stipulare il contratto di ricollocazione.

Il contratto di ricollocazione prevede:

  • il diritto del lavoratore/trice a ricevere l’assistenza appropriata nella ricerca di nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dei soggetti accreditati;
  • il dovere del lavoratore/trice a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale, proposte e organizzate dai soggetti accreditati per la ricerca di nuova occupazione, coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro.

N.B. La mancata partecipazione alle suddette iniziative predisposte dai soggetti accreditati o il rifiuto senza giustificato motivo, annulla il contratto di ricollocazione sottoscritto.

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