CONGEDO PER CURE

Si tratta di una possibilità di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro ed interviene nell’ambito delle misure che interessano le lavoratrici e i lavoratori in caso di patologie che comportano lunghi periodi di cura (dlgs 119/2011).

Il congedo per cure tiene conto della necessità del lavoratore di sottomettersi a cicli di cura utili ad un suo recupero fisico, non rinviabili, che comportano ripetute assenze dal lavoro.

Questo congedo è utile ai lavoratori ed alle lavoratrici affetti da gravi patologie 8oncologici, ma non solo) che, pur in presenza di una riduzione della capacità lavorativa, desiderano coniugare i cicli di cura con l’attività lavorativa.

I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Non si tratta del congedo per cure termali.

I requisiti per accedere al congedo per cure:

  • accertamento di invalidità civile superiore al 50%;
  • richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

La domanda va presentata al datore di lavoro con allegato il verbale ASL di accertamento e la richiesta del medico.

Il lavoratore deve documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure (ad esempio con un attestato del centro medico o dell’ospedale in cui effettua la cura, etc.).

Inoltre, in caso di trattamenti terapeutici continuativi, la documentazione che giustifica l’assenza può essere cumulativa (cioè un solo attestato che attesti 6 terapie, etc.).

I giorni di assenza per “congedo per cure” vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia.

La norma stabilisce chiaramente che i giorni di congedo non rientrano nel periodo di comporto.

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