CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
Fino al compimento del terzo anno del figlio/a entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del minore, senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio/a.
Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti:
- fino a tre anni del figlio le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa;
- i 5 giorni annui previsto per malattie del figlio dai tre agli otto anni sono accreditati figurativamente limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell’assegno sociale, con possibilità di inegrazione con riscatto o con versamenti volontari dei contributi.
Nel settore pubblico, fino al terzo anno del figlio, c’è diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino, con relativa contribuzione obbligatoria.
Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione anche nel settore pubblico, ma hanno la copertura contributiva.