CAUSA DI SERVIZIO
L’art.6 del Decreto Legge 201/2011 (Decreto Salva Italia) ha abrogato gli Istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da Causa di Servizio, del rimborsodelle spese di degenza per Causa di Servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, per i quali permane unicamente il diritto a richiedere l’aggravamento per patologie già riconosciute.
Il personale, precedentemente destinatario della disciplina dei citati Istituti, al pari dei lavoratori del Settore Privato, resta soggetto esclusivamente all’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL con conseguente applicabilità della relativa normativa contenuta nel T.U. INAIL e nel D.lgs. 38/2000.
Per i titolari di Causa di Servizio, prima dell’entrata in vigore dell’art.6, Legge 201/2011, permangono le norme preesistenti e quindi tutti i benefici già acquisiti, compresa la possibilità di richiedere il riconoscimento dell’aggravamento sempre nel rispetto dei termini di legge. Le richieste, presentate prima dell’abrogazione della norma, seguiranno il normale iter delle cause di servizio.
L’intervento normativo, sopra citato, che ha disposto l’abrogazione dei suddetti Istituti per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non si applica al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle Forse di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e Militare (Guardia di Finanza) e del comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, per i quali rimane in vigore la precedente normativa.
Quali sono le condizioni per il riconoscimento della Causa di Servizio
Per far accertare la dipendenza da Causa di Servizio, il dipendente (o gli aventi diritto) che abbia contratto infermità o subito una lesione, deve produrre una domanda scritta indirizzata all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti. L’istanza può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsonismo.
Nella domanda devono essere indicati:
- la natura dell’infermità o lesione;
- i fatti di servizio che l’hanno determinata;
- le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio.
Occorre, altresì, allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio.
Beneficiari: Comparto Sicurezza, Difesa, Vigili del Fuoco.
Visite fiscali: Esclusione del rispetto delle fasce orarie.
Le assenze per patologia già riconosciuta dipendente da Causa di Servizio, non sono soggette alle fasce orarie. La normativa vigente prevede la visita fiscale solo in caso di assenze per malattie comuni. Se la certificazione della patologia non dipendente da Causa di Servizio e la prognosi è stata redatta dal medico sanitario del corpo non sussiste l’obbligo del rispetto delle fasce orarie.
Assenze per infortunio o malattia dovuti da Causa di Servizio
L’aspettativa per infermità, concessa dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), ha termine con il cessare della causa per la quale è stata concessa e non può protrarsi per più di 18 mesi, il suo superamento può compoetare la dispensa dal servizio.
Trattamento economico
Se l’assenza dal servizio è dovuta ad infortunio o a infermità già riconosciuta come dipendenti da Causa di Servizio, al personale spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di aspettativa.
Equo Indennizzo
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di Causa di Servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della Causa di Servizio, dalle Amministrazioni ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
I requisiti per ottenere questo beneficio sono:
- il nesso con/causale tra infermità e fatti fi servizio;
- invalidità permanente;
- ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981.
Revisione/Aggravamento
In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all’amministrazione la revisione del provvedimento. Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.
Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del Fuoco per infermità o lesioni, contratte per Fatti di Servizio, ascrviile dall I° all’VIII° categoria della tabella A del D.P.R. 834/81. Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio, infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio.
Revisione/Aggravamento
Il pensionamento può richiedere la revisione del trattamento privilegiato in caso di aggravamento delle menomazioni che ne hanno determinato il diritto. La domanda può essere presentata senza limiti di tempo e, in caso di esito negativo, la domanda di aggravamento può essere rinnovata fino a due volte per la stessa infermità.
È ammessa una terza istanza trascorsi dieci anni dalla data della precedente domanda di aggravamento.
Ulteriori benefici
- Incremento stipendiale
Al personale invalido per servizio è riconosciuto un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981.
- Maggiorazione dell’anzianità di servizio
Secondo quanto previsto dall’articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, agli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
- Una tantum
L’indennità viene corrisposta esclusivamente per la perdita dell’integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite per Causa di Servizio e che abbiano comportato la “parziale inidoneità al servizio di Istituto”. L’interessato che abbia ottenuto il riconoscimento di detta indennità, può fare domanda entro sei mesi dalla data del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da Causa di Servizio per la liquidazione di un’indennità speciale una tantum, corrispondente al grado di invalidità accertata- L’importo rispetto all’equo indennizzo è incrementato del 20% e non è sottoposto ad alcuna riduzione connessa all’età anagrafica. Tale prestazione non è cumulabile con altri benefici.
ATTENZIONE: l’una tantum non è prevista per il personale militare.
- Cure termali
È riconosciuto il diritto alle cure termali, elioterapiche, idrotermali, climatiche e psammometriche a tutti coloro che abbiano ottenuto un riconoscimento di infermità o lesioni, derivanti da infortunio o relative alla specifica malattia riconosciuta dipendente da Causa di Servizio ascrivibile alle tabelle A e B.
Tali cure saranno imputate al congedo straordinario per malattia e non possono superare i 15 giorni annui.
- Beneficio Fondo Infirtuni Erogato dall’INAIL
Si tratta di beneficio “una tantum” corrisposto dall’INAIL in favore dei superstiti dei militari deceduti per un evento di natura traumatica avvenuto in costanza di servizio, assimilabile al cosiddetto “grave infortunio sul lavoro“.
Detta provvidenza può essere corrisposta, agli aventi diritto, per eventi letali accaduti successivamente al 1 gennaio 2007, anche all’estero (eventi di natura terroristica ovvero connessi all’espletamento dei compiti di missione o di servizio).