CALCOLO DELLE PRESTAZIONI

Pensione teorica

Rappresenta la pensione spettante al lavoratore come se l’intera carriera si fosse svolta in Italia, entro i limiti dell’anzianità contributiva massima fissata dalla legislazione italiana (40 anni).

Pro-rata

Esso è ricavato, sulla base dell’anzidetta pensione teorica, in proporzione ai periodi compiuti nell’assicurazione italiana.

Il relativo coefficiente di riduzione è costituito dal rapporto tra l’anzianità contributiva maturata in Italia e l’anzianità totale conseguita tra Italia e estero.

In caso di accredito di contribuzione fittizia posteriore alla data di realizzazione del rischio (ad esempio come per la pensione di inabilità) tale periodo entra nel computo ai fini del calcolo della pensione teorica, ma non anche del pro-rata.

Minimale di pagamento

Con effetto dal 1. settembre 1995 è istituito un minimale di pagamento pari a 1/40° del trattamento minimo per ciascun anno di assicurazione (da lavoro, figurativa e/o volontaria).

Il suddetto importo, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili (L.335, art. 3 comma 15).

Tale minimale prescinde dal reddito del pensionato e trova applicazione quale che sia il regime di calcolo (retributivo, contributivo o misto) delle prestazioni.

Trattamenti minimi sulle pensioni liquidate in regime di convenzione

L’articolo 8 della legge 153/69 consente di ottenere, a determinate condizioni ed entro certi limiti, l’integrazione del pro-rata al trattamento minimo.

Ai fini della misura del trattamento minimo, si tiene conto della pensione di pari natura corrisposta dagli organismi assicuratori esteri.

Compete il trattamento minimo se sommati i due pro rata di pensione, l’importo non supera il trattamento minimo stesso, fermo restando tutte le condizioni stabilite dalla normativa, quali ad esempio i limiti di reddito personale o coniugale a seconda dei casi, un particolare requisito contributivo, ecc.

Dal 1° febbraio 1991 (legge 407/90 e successive modificazioni) l’accesso all’integrazione al minimo è condizionato alla presenza di un periodo minimo di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.

Tale periodo minimo è fissato come segue:
– 1 anno se la decorrenza della pensione è compresa nel periodo dal 1.02.1991 al 30.09.1992;
– 5 anni se la decorrenza della pensione è compresa nel periodo dal 1.10.1992 al 31.01.1995;
– 10 anni se la decorrenza della pensione è successiva al 1.02.1995.

La contribuzione utile ai fini dei predetti requisiti di anzianità è la seguente:
– periodi di contribuzione effettiva da lavoro dipendente o autonomo;
– periodi figurativi accreditati in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia;
– periodi da riscatto ai sensi dell’articolo 51 della legge 153/69.

Chi non fa valere tali requisiti conserverà solo il trattamento di base, cioè il pro-rata eventualmente elevato entro i limiti del minimale di pagamento istituito dalla legge n. 335/95 dal 1 settembre 1995.

Il periodo minimo anzidetto non è tuttavia richiesto se l’accordo bilaterale o multilaterale contempla la garanzia del minimo nel paese di residenza.

Tale clausola è contenuta nella normativa comunitaria, nonché nell’ambito delle convenzioni bilaterali vigenti con Argentina, Brasile, Jugoslavia, Uruguay, USA, Capoverde, Principato di Monaco, San Marino e Tunisia.

Il beneficio è comunque subordinato alla residenza in Italia del pensionato.

In caso di trasferimento all’estero, ove non sia perfezionato il requisito minimo di anzianità sopra riferito, la quota erogata a titolo di integrazione al trattamento minimo verrà revocata. Inoltre, per l’area comunitaria, il trattamento minimo non è più esportabile (nemmeno per le pensioni conseguite in regime autonomo) a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento n. 1247/92, in vigore dal 1giugno 1992.

Altre incidenze della legge 407/90

La legge 407/90 rende altresì applicabili ai residenti all’estero i limiti di reddito fissati dall’articolo 6 della legge 638/83 (e successive integrazioni) per il diritto al trattamento minimo; del pari per quanto riguarda le regole di cumulo già previste in materia di pensione di anzianità e di vecchiaia con redditi da lavoro.

Legge di riforma 335/95

Si applica anche all’area delle convenzioni internazionali. I requisiti di anzianità stabiliti per ottenere la liquidazione della pensione in regime retributivo sono conseguibili anche mediante totalizzazione dei periodi esteri.

L’istituto del trattamento minimo ai sensi dell’articolo 8 della legge 153/69 ha efficacia, nei limiti sopra descritti, soltanto nei confronti delle pensioni liquidate in regime retributivo e misto.

Tale istituto viene infatti a cessare per le prestazioni liquidate esclusivamente in base al sistema di calcolo contributivo.

Anche sulle pensioni liquidate in regime internazionale competono le Maggiorazioni sociali, la tredicesima e la quattordicesima.

Si ricorda che tali maggiorazioni non sono più esportabili in ambito comunitario da giugno (Reg. 647/05).

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