ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI

La legge n. 493 del 1999 ha reso obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni domestici.

CHI SI DEVE ASSICURARE

È obbligato ad assicurarsi chi, in età compresa tra i 18 ed i 67 anni, svolge attività di casalinga/o a tempo pieno. È escluso chi svolge altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

COME CI SI ASSICURA

A partire dal 2019 il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio, utilizzando il bollettino scaricabile dal sito Inail. Non deve pagare chi ha un reddito personale complessivo lordo IRPEF non superiore a € 4.648,11 annui e appartiene a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo IRPEF non supera € 9.296,22. In questo caso si ha diritto all’assicurazione gratuita che si ottiene con l’autocertificazione del reddito. Il relativo modulo è pubblicato su www.inail.it ed è disponibile presso le Sedi locali dell’Inail, delle Associazioni delle casalinghe e dei Patronati.

A COSA HA DIRITTO L’ASSICURATO

A una rendita mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale all’invalidità subita (da € 106,02 a € 1.292.90). Si ha diritto alla rendita solo se l’invalidità subita è pari o superiore al 16% (per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019). Nella tutela assicurativa è compreso anche l’infortunio mortale e ai superstiti viene corrisposta una rendita, nonché l’assegno una tantum per infortunio mortale, che dal 1° gennaio 2019 è pari a € 10.000. Sempre dal 1° gennaio 2019 si ha diritto ad una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

In presenza di determinate gravi menomazioni si ha anche diritto all’assegno per l’assistenza personale continuativa, pari ad € 539,09.

LE SANZIONI

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, è prevista una sanzione graduata in relazione al periodo di omissione.

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