ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso ai lavoratori:
- Dipendenti;
- Autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e
Mezzadri); - Iscritti alla Gestione Separata.
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione. L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Il periodo di godimento dell’assegno ordinario d’invalidità viene valutato come contribuzione figurativa per il raggiungimento del requisito dei 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia.
L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.
L’assegno ha validità triennale, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.
Può richiedere l’assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.
In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri.
L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del prorata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati all’atto della domanda e, laddove la normativa lo consenta, è prevista l’integrazione al trattamento pensionistico minimo, a condizione che non si superino i limiti di reddito personali e coniugali sotto indicati:
Pensionato singolo
2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale
( per il 2019 oltre € 11.907,74 )
Pensione coniugato
3 volte l’importo annuo dell’assegno sociale
( per il 2019 oltre € 17.861,61 )
E’ possibile continuare a lavorare pur essendo titolari dell’assegno e la contribuzione versata può essere utile alla liquidazione di un supplemento. L’importo dell’assegno in questo caso è ridotto in relazione alla retribuzione percepita come da tabella G allegata alla legge 335/95:
- Fino a € 26.676,52 (4 volte il trattamento minimo), per l’anno 2019,
nessuna trattenuta. - Da € 26.676,52 a € 33.345,65 (superiore a 4 volte il trattamento
minimo), per l’anno 2019 , trattenuta del 25% dell’importo
dell’assegno. - Oltre a € 33.345,65 (superiore a 5 volte il trattamento minimo), per
l’anno 2019 , trattenuta del 50% dell’importo dell’assegno.
Inoltre , ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno di invalidità , nel caso che il requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente la relativa domanda non sussista e venga perfezionato successivamente, con messaggio n.37163 del 25 gennaio 1991 era stato stabilito il criterio del c.d. “quinquennio mobile”, secondo il quale “deve prendersi in considerazione il quinquennio precedente la decorrenza differita, in corrispondenza del quale deve risultare perfezionato il requisito relativo di contribuzione richiesto dalla legge”.
Peraltro, nell’applicazione dell’articolo 18 del D.P.R. n.488/1988, che, come e’ noto, prevede la possibilità’ di perfezionare utilmente i requisiti per la prestazione pensionistica in epoca successiva alla relativa domanda, si e’ determinato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.355 del 1989 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità’ dell’articolo stesso (v. circolare n.171 del 1 agosto 1989), un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi, in contrasto con il criterio del “quinquennio mobile”.
Secondo il menzionato orientamento giurisprudenziale, la verifica del requisito contributivo richiesto dagli articoli 4 e 10 della legge n.222/1984 nel quinquennio precedente la domanda di pensione d’inabilità va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione.
Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda.
Un esempio: domanda presentata il 31/10/2011 e nel quinquennio dal 01/11/2006 al 31/10/2011 contribuzione x 143 settimane per attività svolta fino al 31/07/2009: sarà sufficiente la copertura contributiva per 13 settimane successive al 31/10/2011 per perfezionare il prescritto requisito contributivo.