ASSEGNO DI MATERNITÀ LAVORATORI ATIPICI E DISCONTINUI
L’Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, chiamato anche Assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concesso ed erogato direttamente dall’INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Destinatarie dell’assegno sono:
- le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per ogni figlio nato o adottato o accolto in affidamento preadottivo a partire dal 2 luglio 2000.
Al momento dell’adozione il minore non deve avere un’età superiore ai 6 anni, mentre nelle adozioni internazionali il limite è il raggiungimento della maggiore età.
L’assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità e quindi di garanzia per la lavoratrice madre a percepire una prestazione economica, il quale importo è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.
In caso di parti o di adozioni e affidamenti preadottivi plurimi, l’importo dell’assegno viene moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica.
Requisiti contributivi
L’assegno è concesso quando si verificano i seguenti casi:
- quando la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economico di maternità e possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto ed i nove mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ha diritto alla quota differenziale dell’assegno;
- quando una lavoratrice fruisce di una delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità, cassa integrazione, LSU, l’indennità di maternità le viene garantita da parte dell’INPS, purchè il periodo intercorrente tra la perdita del diritto alla prestazione previdenziale e la nascita del figlio o dell’ingresso in famiglia del figlio adottato, non sia superiore a nove mesi o comunque non sia superiore alla durata della prestazione stessa;
- quando una lavoratrice viene licenziata o si dimette, mantiene il diritto all’assegno se può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al 9° mese precedente la nascita del figlio o dell’ingresso in famiglia del figlio adottato.
Il padre, naturale, adottivo o affidatario, ha diritto a percepire il beneficio nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l’assegno non sia stato già riscosso dalla donna.
La domanda va inoltrata, online, alla sede territoriale dell’INPS entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria; l’INPS eroga l’assegno entro 120 giorni.