ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI

L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti in italiacomunitari stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio Comune di residenza). L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai seni della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La domanda va presentata al Comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni (articoli 17 e seguenti del Decreto del Presiente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

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