ASSEGNO CONGEDO MATRIMONIALE
Il servizio consente di inoltrare domanda di congedo matrimoniale. È rivolto a operai non occupati che abbiano prestato opera presso imprese artigiane, industriali e cooperative per non meno di 15 giorni nei 90 giorni precedenti al matrimonio.
Cos’è
L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale riconosciuta ai soli operai non occupati che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative, soggette al contributo CUAF, per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data:
- del matrimonio civile;
- del matrimonio concordatario;
- dell’unione civile.
A chi è rivolto
La prestazione è rivolta a entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra ne abbiano diritto. Il beneficio spetta agli operai non occupati che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative. Per beneficiare della prestazione, i soggetti indicati devono possedere i seguenti requisiti contemporaneamente:
- aver prestato, in qualità di operaio, per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio/ unione civile, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative, con obbligo di contribuzione CUAF;
- aver presentato la domanda di assegno congedo matrimoniale entro un anno dalla data del matrimonio/ unione civile.
L’Assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso. Si può avere diritto a successivi Assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.
Come funziona
Quanto spetta
L’Assegno per congedo matrimoniale è pari a sette giorni di retribuzione. È calcolato sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di paga. L’INPS eroga direttamente l’Assegno agli operai non occupati. L’Assegno per concedo matrimoniale:
- non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo;
- è cumulabile con l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL.
Domanda
La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS entro un anno dalla data dell’evento. La presentazione successiva a questo periodo determina la decadenza del diritto. Le domande per il riconoscimento della prestazione devono essere inviate utilizzando il servizio specifico dell’INPS. All’interno del servizio sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
- Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
- Consultazione domande: lista delle domande di Assegno per congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.
Per presentare la domanda è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
- servizio online, tramite le proprie credenziali di accesso;
- Contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
- servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
L’INPS effettua il pagamento tramite:
- bonifico presso l’ufficio postale;
- accredito su conto corrente bancario o postale. È possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps si sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990. Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.