AREA DELL’UNIONE EUROPEA

Base giuridica

Regolamento di base n. 883/2004 e Regolamento di esecuzione n.987 /2009 entrati in vigore il 1.5. 2010 relativi al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dei vari Stati membri. I Regolamenti di sicurezza sociale si applicano ai cittadini degli Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati residenti, ai loro familiari e superstiti a prescindere dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro.

Stati destinatari

a) Paesi membri dell’Unione Europea che attualmente comprende 27 Stati.

L’allargamento dell’Area comunitaria si è realizzata nel tempo:
– 25 marzo1957 Germania, Belgio, Francia, Italia Lussemburgo e Paesi Bassi (sei Stati fondatori);
– 1981 Grecia;
– 1986 Spagna e Portogallo;
– 1995 Austria, Finlandia e Svezia * ;
– 2004 Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
– 2007 Romania e Bulgaria.

b) Paesi interessati dall’accordo SEE (spazio economico europeo):
– L’Islanda;
– il Liechtenstein e la Norvegia, invece, hanno aderito all’Accordo SEE, ma non sono Stati membri dell’Unione Europea.

* Austria, Finlandia e Svezia sono membri dell’Unione dal 1.1.1995.
Tuttavia i regolamenti comunitari sono loro applicabili fin dal 1.1.1994 in virtù dell’accordo SEE (spazio economico europeo).

Svizzera: il 1 giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo bilaterale tra l’Unione Europea e la Svizzera, pertanto da tale data trova applicazione la normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei regolamenti CEE 1408/71 e n. 574/72 allora vigenti.

I nuovi Regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 sono applicabili nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati dell’UE dal 1° aprile 2012. Dal 1° giugno 2012 i nuovi regolamenti si applicano anche ai tre Paesi dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Nei rapporti con tali ultimi Paesi, fino al 30.5.2012 erano applicabili i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72. Turchia: con la Turchia si applica la Convenzione Europea di Sicurezza Sociale, cioè un Accordo multilaterale fra la Turchia stessa e gli Stati che hanno ratificato la Convenzione Europea. L’Italia l’ha ratificata nel 1990. Tale Convenzione è stata ratificata anche da Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Cittadini non comunitari

Dal 1° giugno 2003 i regolamenti comunitari di sicurezza sociale sono applicabili anche ai cittadini di Paesi terzi (extra UE) che soggiornano legalmente in uno Stato membro a condizione che:
– le disposizioni dei regolamenti non siano ad essi applicabili unicamente a causa della loro nazionalità;
– la loro situazione non presenti legami soltanto con lo Stato terzo di cittadinanza e con un solo Stato membro (ma siano stati assoggettati ad almeno 2 Stati membri).

I regolamenti comunitari sono applicabili anche ai loro familiari e superstiti che si trovino nelle medesime condizioni. Il Regolamento n. 1231/2010 estende il nuovo Regolamento n. 883/2004 e il Regolamento n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 non si applica a Danimarca, Svizzera e Paesi SEE.

Il regolamento (UE) n. 1231/2010 non riguarda il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di tale Stato; non pregiudica il diritto di ogni singolo Stato a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro.

La normativa comunitaria non si applica ai cittadini svizzeri nei rapporti tra gli Stati UE e gli Stati SEE, ai cittadini degli Stati SEE nei rapporti tra gli Stati UE e la Svizzera, ai cittadini comunitari nei rapporti tra gli Stati SEE e la Svizzera, ai cittadini extracomunitari nei rapporti con la Svizzera.

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