ANF PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
A decorrere dall’1.1.1998 agli iscritti alla gestione separata è stata estesa la disciplina dell’assegno al nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti. Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avviene tenendo conto della composizione del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e dei redditi fatti valere dal nucleo stesso.
DESTINATARI
L’assegno al nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata:
- non assicurati a forme pensionistiche obbligatorie;
- non titolari di pensione;
- che versano l’aliquota contributiva del 27,72%, se liberi professionisti, o il 31,72%, se collaboratori, sul reddito prodotto, di cui lo 0,72% serve a finanziare il fondo per la maternità, gli ANF e l’indennità di malattia.
COMPOSIZIONE FAMILIARE
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. L’individuazione dei componenti il nucleo va fatta con riferimento al richiedente l’assegno.
I soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono:
- il richiedente;
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli ed equiparati di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
- a partire dal 2007, i figli di età minore a 21 anni, se studenti o apprendisti, a condizione che facciano parte di una famiglia numerosa con più di tre figli di età minore di 26 anni;
- i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati;
- i figli maggiorenni ed equiparati, che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Nel caso di pensione ai superstiti (erogata da un fondo dei lavoratori dipendenti) i soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono:
- il coniuge superstite contitolare della pensione;
- i figli ed equiparati minori, titolari o contitolari della pensione;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro anche se non contitolari della pensione.
Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o sia maggiorenne inabile ad un proficuo lavoro o coniuge inabile.
REQUISITI REDDITUALI
Per il pagamento dell’assegno è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge.
Il reddito familiare è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare oggetto della richiesta. Il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Nell’arco di questo periodo il reddito assunto a base di calcolo dell’assegno rimane costante, a meno che non intervengano ingressi o fuoruscite dal nucleo stesso di familiari produttori di reddito nell’anno fiscale di riferimento. Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori complessivamente a € 1032,91 annui, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. L’assegno spetta nel caso in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente il 1 luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione a progetto e equiparata, da vendita porta a porta e da libera professione. L’assegno spetta anche nel caso in cui la composizione reddituale è mista. Per cui il requisito del 70% può essere raggiunto sommando i redditi derivanti da lavoro parasubordinato con quelli da lavoro dipendente. Tale requisito si considera realizzato anche nel caso in cui il reddito derivante dalle due attività (dipendente e parasubordinato) risulta percepito dal solo lavoratore richiedente, anche se il 70% del suo reddito deriva da lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata è uguale a zero.
ITER
La domanda e’ riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente. Il lavoratore deve presentare domanda su apposito modulo direttamente alla sede INPS di competenza in base alla propria residenza. La domanda dev’essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi. Il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni.
IMPORTO
L’importo dell’assegno varia a seconda:
- del numero dei componenti del nucleo familiare;
- della composizione del nucleo (ad es. presenza di inabili, genitore solo ecc.);
- del reddito imponibile fiscale complessivamente percepito dal nucleo familiare.
In presenza di particolari condizioni, famiglie monoparentali, nuclei che comprendono soggetti inabili al lavoro, famiglie monoparentali che comprendono soggetti inabili al lavoro, sono previste fasce di reddito più favorevoli ai fini del diritto all’assegno e la relativa misura. L’assegno è pagato solo per i mesi coperti da contribuzione.