AGEVOLAZIONI HANDICAP E DISABILITÀ
La legge prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di handicap e disabilità riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Il lavoratore o la lavoratrice con figlio gravemente disabile o che assiste un familiare o affine (entro il 2° grado) gravemente disabile, o il lavoratore o la lavoratrice con grave disabilità, ha diritto:
- a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso;
- a scegliere la sede di lavoro più vicina a luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche e con ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita, hanno la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale). Tale possibilità data a tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato. La stessa opportunità è riconosciuta ai lavoratori che assistono familiari conviventi gravemente malati (coniuge, figli, genitori), nonchè ai lavoratori che convivono con un figlio portatore di handicap, anche senza gravità.
La lavoratrice o il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro per i motivi di cui sopra, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La nostra legislazione poi, ha istituito i seguenti congedi e permessi, fruibili se la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno i istituto oppure se i sanitari dell’istituto hanno richiesto la presenza del familiare.
Permessi per i genitori di bambino disabile
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto:
- ad un permesso giornaliero retribuito di due ore dopo il 1° anno di vita del figlio fino al compimento del terzo anno di età;
- ad un congedo parentale prolungato sino a 36 mesi complessivi tra i mesi fruiti dal padre e quelli fruiti dalla madre ed anche tra il congedo parentale e il suo prolungamento. Il prolungamento va fruito entro i primi 8 anni di vita del figlio;
- a tre giorni di permesso mensile a qualsiasi età del figlio.
Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale o ai permessi orari anche quando l’altro genitore non ne ha diritto. Le tre agevolazioni sono alternative fra di loro.
Rimane inoltre ferma l’alternatività del diritto e quindi l’impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti. E’ invece possibile che un genitore fruisca dei congedi previsti per la maternità e la paternità e l’altro genitore fruisca, nello stesso periodo, dei permessi o congedi per handicap.
In alternativa al prolungamento del congedo parentale vi è la possibilità di fruire di riposi orair retribuiti di due ore al giorno (orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero di un’ora (orario di lavoro inferiore a 6 ore). Nel 1° anno di vita del figlio, in casi particolari e cioè se le cure non possono essere garantite durante le due ore di permesso per allattamento previste per la generalità dei neonati poichè vi è una particolare e diversa diffioltà del bambino con handicap sin dalla tenerissima età, è possibile fruire del cumulo del permesso per allattamento con le due ore di permesso per handicap.
Naturalmente nel caso di bambino di età inferiore a 3 anni che sia ricoverato in struttura ospedaliera per intervento chirurgico o a scopo riabilitativo, se i medici certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, il ricovero è compatibile con il diritto del genitore ai permessi.
Permessi dopo l’ottavo e fino al diciottesimo anno di vita del figlio disabile
I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente.
Al genitore richiedente spetta anche se l’altro non ne ha diritto. I genitori beneiciari possono essere anche adottivi o affidatari.
I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi. I tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in ore in modo da permettere, al lavoratore richiedente di fruire di una flessibilità dell’orario di lavoro.
Permessi dopo il diciottesimo anno di vita del figlio disabile
I genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese.
I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi. I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore.
Permessi per assistere un familiare o affine entro il 2° grado
Il lavoratore o la lavoratrice che assistono un familiare o affine entro il 2° grado (ivi compreso il coniuge) hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese. Il permesso è retribuito ed utile per il trattamento pensionistico. Può essere frazionato in permessi orari. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile.
Inoltre:
- la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti;
- la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere che, all’interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi;
- la presenza di assistenti familiari non è ostativa al diritto ai permessi retribuiti;
- il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi risiede in luoghi distanti da quello in cui risiede la persona disabile (oltre 150 km); in questo caso il lavoratore deve però attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Va specificato che in alcuni particolari casi è possibile usufruire dei permessi per assistere un parente o affine entro il 3° grado se i genitori o il coniuge dei disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono affetti da patologie invalidanti oppure sono deceduti oppure sono mancanti.
Le recenti norme introducono anche la regola che stabilisce la non possibilità di riconoscere i permessi a più di un lavoratore per assistere la stessa persona disabile (referente unico). Tuttavia lo stesso lavoratore può prestare assistenza a più familiari disabili a condizione che si tratti del coniuge o di un parente/affine entro il 1° grado (figli, genitori). Anche in questo caso vi è una deroga, e quindi la possibilità di assistere più familiari disabili entro il 2° grado è concessa nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono affetti da patologie invalidanti oppure sono deceduti oppure sono mancanti.
Permessi per il lavoratore disabile
Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto, alternativamente:
- a tre giorni di permesso mensile retribuito;
- oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).
I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate oppure frazionati in permessi orari.
Decorrenza dei benefici
L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all’Istituto Previdenziale e al datore di lavoro o all’amministrazione.
Adempimento del datore di lavoro
L’effettivo pagamento è effettuato dal datore di lavoro (pubblico o privato). Nel privato, il datore di lavoro recupera l’importo con il conguaglio sui contributi dovuti all’Inps.
Retribuzione e contribuzione
Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertando la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro.
La contribuzione figurativa accreditata è piena.
Le due ore di permesso retribuito giornaliero sono retribuite interamente sia nel settore privato sia nel settore pubblico. La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa convenzionale pari al 200% del valore dell’assegno sociale dell’anno in corso.
In questo caso il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria.
I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti interamente sia nel pubblico sia nel privato. L’accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico e figurativo per il settore privato.