Legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160. Modifiche delle disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda. Istruzioni operative e contabili.
Premessa
La legge 20 dicembre 2024, n. 199 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”,ha parzialmente modificato la disciplina in materia di sostegno al reddito per il settore della moda, precedentemente introdotta dall’articolo 2 del medesimo decreto–legge e illustrata con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024.
In particolare, la legge n. 199/2024, novellando l’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, ha esteso sia la platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito sia la durata complessiva della stessa e ha provveduto a ridefinire la relativa copertura finanziaria.
Tanto premesso, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le modifiche apportate al decreto-legge n. 160/2024 dalla citata legge di conversione in ordine alle disposizioni inerenti alle misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda e si forniscono le relative istruzioni operative.
1. Destinatari della misura di sostegno al reddito
Come anticipato nella circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, la legge di conversione n. 199/2024 ha novellato l’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 nei termini che seguono: “In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato ai sensi dell’articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è riconosciuta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025”.
Si evidenzia che la riformulazione della norma ha esteso l’ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.
Riguardo ai settori di attività ammessi alla tutela, si precisa quanto segue.
I datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati annoverati dall’Istituto tra quelli destinatari della misura di sostegno in argomento (cfr. l’Allegato n. 1 alla circolare n. 99/2024).
I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024, come indicati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui, invece, l’accesso al trattamento è stato esteso dalla legge di conversione n. 199/2024 – ai fini dell’ammissione alla misura di sostegno, si atterranno alle modalità descritte al successivo paragrafo 3.
Restano invariate le condizioni di accesso al trattamento stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 e già illustrate al paragrafo 1 della citata circolare n. 99/2024, al quale si rinvia integralmente, ovvero che i datori di lavoro richiedenti:
- siano classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
- abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (di seguito, FSBA) di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
2. Durata dei trattamenti
Il novellato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 160/2024 stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025.
Al riguardo, si precisa che mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno in trattazione, come individuati nella circolare n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato (massimo 12 settimane di trattamenti), i datori di lavoro operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 della presente circolare e nel settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui l’accesso alla misura di sostegno è stato esteso a seguito dell’intervento operato dalla legge n. 199/2024 – possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito
I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la misura di sostegno in trattazione, i datori di lavoro, come individuati al precedente paragrafo 1, devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate dall’Istituto medesimo.
A tale fine, le domande di cui trattasi devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla legge di conversione n. 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione e quella di pubblicazione della presente circolare, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno, come individuati nella circolare n. 99/2024, che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.
I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024, come indicati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – per i quali l’accesso al trattamento è stato esteso dalla legge di conversione n. 199/2024 – ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024″.
I medesimi datori di lavoro, inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
In merito alle modalità operative, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 2 della citata circolare n. 99/2024, cui si rinvia anche per tutti gli altri aspetti non illustrati nel presente paragrafo.
Atteso che, come evidenziato al precedente paragrafo 1, la misura introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria che regola la materia, la domanda di accesso alla misura di sostegno deve essere integrata con una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Si ricorda che per biennio mobile si intende un lasso temporale pari a due anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni datore di lavoro per ogni singola unità produttiva. Tale arco temporale costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di settimane di trattamento di integrazione salariale già concesso.
Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singolo datore di lavoro, in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.
Si ricorda altresì che tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.
I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
Si ribadisce, infatti, che il riconoscimento della misura di sostegno di cui al decreto-legge n. 160/2024 avviene in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015.
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
In sede di conversione del decreto-legge n. 160/2024, la citata legge n. 199/2024, in relazione all’ampliamento della platea dei destinatari e delle settimane oggetto di tutela, ha modificato il tetto massimo complessivo di spesa, che è stato rideterminato in 73,6 milioni di euro per l’anno 2024 e in 36,8 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite fornendo i relativi risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui trattasi, l’Istituto non procede all’accoglimento di ulteriori domande.
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi – a pena di decadenza – entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni illustrate al paragrafo 6.2 della menzionata circolare n. 99/2024.
5. Istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento e del conguaglio. Istruzioni contabili
Ai fini della compilazione dei flussi UniEmens e delle istruzioni contabili, si confermano le indicazioni fornite, rispettivamente, al paragrafo 6.1 e al paragrafo 7 della circolare n. 99/2024, ai quali si rinvia.
Leggi sul Portale INPS > https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-39-del-07-02-2025_14822.html