La competenza territoriale del giudice di Pace è necessaria per individuare la sede dell’ufficio dopo che è stata individuata la sua competenza per materia. Il Giudice di Pace infatti ha competenza in ambito civile, penale e amministrativo.

Il giudice di pace: nozione

Il giudice di pace è un magistrato onorario al quale l’ordinamento giuridico assegna la competenza a giudicare su materie specifiche o su controversie civili il cui valore non supera determinati limiti fissati dalla legge. A tale organo è riservata anche la giurisdizione su specifici reati.

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Determinazione della competenza per territorio

Anche quando una materia risulta essere di competenza del giudice di pace è comunque fondamentale determinare quale ufficio sia quello territorialmente competente a decidere. A tal fine deve farsi riferimento alle regole generali.

Criterio generale

In materia civile il criterio di base per la determinazione della competenza è quello stabilito dall’art. 18 c.p.c, in virtù del quale essa spetta al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, o, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui egli ha la dimora. Se però il convenuto non è né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato o se quest’ultima è sconosciuta, la competenza è del luogo in cui risiede l’attore.

Competenza territoriale persone giuridiche e associazioni non riconosciute

Quando il convenuto è una persona giuridica, ai sensi dell’art. 19 c.p.c, la competenza è del giudice del luogo in cui essa ha la sede, ma anche del luogo dove essa ha uno stabilimento e un rappresentante che, tenuto conto dell’oggetto della domanda, è autorizzato a stare in giudizio. Si precisa che le società che non hanno personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati, ai fini della determinazione della competenza per territorio, hanno la sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Elezione di domicilio per determinati affari

Se un soggetto ha eletto domicilio per determinati affari o interessi, è possibile anche che sia convenuto dinanzi al giudice di tale domicilio.

Competenza territoriale per obbligazioni e pagamenti

In alcuni casi, facoltativamente e solo se il convenuto non contesta la scelta, l’attore può rivolgersi ad altro giudice di pace rispetto a quello individuato utilizzando i predetti criteri.

In particolare, per quanto riguarda le cause relative a diritti di obbligazione, a pagamenti o a consegna di beni, è possibile rivolgersi al giudice di pace territorialmente competente per il luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, il pagamento deve essere fatto o la cosa deve essere consegnata, come previsto dall’art. 20 c.p.c.

Competenza territoriale per le cause tra condomini

Altro foro facoltativo è quello stabilito per le cause tra condomini, per le quali la competenza territoriale del Giudice di pace è anche quella dell’ufficio del luogo in cui si trovano i beni comuni.

Competenza territoriale per i ricorsi avverso le “multe”

Con riferimento ai ricorsi avverso le sanzioni per violazioni del codice della strada, il giudice di pace al quale rivolgersi è, invece, quello competente per il territorio in cui è stata elevata la sanzione.

Deroga su accordo delle parti

Salvo alcune eccezioni, l’ufficio del giudice di pace territorialmente competente a decidere una determinata controversia può anche essere derogato su accordo delle parti, accordo che deve riferirsi a uno o più affari determinati, deve risultare da atto scritto e non attribuisce la competenza esclusiva al giudice designato (salvo espressa previsione in tal senso).

Competenza territoriale per le cause in cui sono parti i magistrati

Infine, se in una controversia di competenza del giudice di pace è parte a qualsiasi titolo un magistrato, l’ufficio competente è quello del capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale o, se il magistrato è venuto ad esercitare qui le sue funzioni dopo la chiamata in giudizio, il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato sulla base della medesima norma.

Competenza territoriale in materia penale

In materia penale, invece, la competenza territoriale del giudice di pace è fatta avendo come riferimento la regola in forza della quale tale competenza appartiene al giudice del luogo in cui è stato consumato il reato.

Uffici del Giudice di Pace

Va da ultimo precisato che, per conoscere le sedi e i circondari degli uffici del giudice di pace occorre fare riferimento all’articolo 2 della legge n. 374/1991 che ha istituito il giudice di pace.

Il comma 1 di questa norma dispone infatti che “Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/25954-la-competenza-per-territorio-del-giudice-di-pace.asp
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