La Corte Costituzionale interviene sui limiti all’impugnazione diretta della cartella conosciuta tramite la consultazione dell’estratto di ruolo ed esorta il legislatore ad intervenire.
Consentendo di impugnare direttamente la cartella che si assume invalidamente notificata (di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione dell’estratto di ruolo), solo per alcune fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, il legislatore, pur nell’intenzione di limitare una grave proliferazione di ricorsi spesso strumentali, ha però inciso sull’ampiezza della tutela giurisdizionale. È quanto si legge nella sentenza n. 190/2023 (sotto allegata) con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
La sentenza ha precisato che «il rimedio al vulnus riscontrato richiede», almeno in prima battuta, «un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore». Tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: da un lato, «estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata”» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro, «agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione».
Queste – ha precisato la sentenza – «attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario».
In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione», la sentenza ha formulato «il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)».
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46170-impugnazione-cartella-il-legislatore-deve-intervenire.asp
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