Decreto interministeriale del 14 settembre 2023, di adeguamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Prime indicazioni.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 14 settembre 2023 (Allegato n. 1).

Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (di seguito, anche Fondo), alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.

Il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 29 dicembre 2022 tra l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) ed Equitalia Giustizia S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN e l’accordo collettivo sottoscritto in data 4 aprile 2023 tra SO.G.E.T. S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FISAC CGIL e FIRST CISL.

Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.

Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data del 27 ottobre 2023.

In merito alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo in argomento, si evidenzia quanto segue.

L’articolo 2 del decreto interministeriale del 14 settembre 2023 prevede, in continuità con la previgente disciplina di cui al decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, che le tutele del Fondo siano assicurate ai datori di lavoro “a prescindere dal numero dei dipendenti”.

Nessuna novità viene introdotta per i destinatari delle prestazioni del Fondo, che sono i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali; inoltre, non varia il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,30% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto del 14 settembre 2023, si precisa che le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 27 ottobre 2023, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 12 ottobre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.

Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto interministeriale del 14 settembre 2023.

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