Lavoratori marittimi. Adempimenti correlati alla tutela dello stato di malattia.
1. Premessa
Nell’ambito della gestione diretta da parte dell’Istituto delle attività di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, relative alla categoria dei lavoratori marittimi, facendo seguito alla circolare n. 179 del 23 dicembre 2013, con il presente messaggio si forniscono indicazioni integrative circa gli adempimenti a carico del lavoratore in costanza dell’evento di malattia indennizzato.
2. Trasmissione della certificazione medica
Trovano applicazione anche per la categoria dei lavoratori marittimi le vigenti disposizioni in materia di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia (cfr., da ultimo, il messaggio n. 897 del 2 marzo 2023).
Eventuale certificazione cartacea – purché in originale – è ammessa in via del tutto eccezionale, fatte salve le verifiche e le segnalazioni del caso da parte dell’INPS.
Permane in capo al lavoratore l’obbligo di invio all’Istituto del certificato entro due giorni dal suo rilascio per evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo. Si precisa che non è consentita l’erogazione dell’indennità nelle more e in assenza dell’originale della certificazione medica cartacea.
3. Indirizzo di reperibilità
Costituisce onere del lavoratore accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea.
Si tratta, infatti, di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.
È altresì onere del lavoratore assicurare il necessario costante aggiornamento sull’indirizzo di reperibilità durante l’intero evento di malattia.
Per le visite mediche di controllo all’estero, in applicazione degli strumenti internazionali aventi valenza per la generalità degli assicurati, si ricorda che le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.
Eventuali variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica dovranno essere preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo (casella di posta elettronica medicolegale.nomesede@inps.it o tramite il Contact center multicanale al numero verde 803 164, avendo cura di indicare la Struttura territoriale INPS competente rispetto all’evento assicurato).
L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.
4. Adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia
Preliminarmente, si rappresenta che le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e con il successivo messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018 sono applicabili anche alla categoria dei lavoratori marittimi.
Al fine di fornire adeguata informativa e istruzioni ai lavoratori interessati, in applicazione del citato messaggio n. 4271/2018, i marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.
L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.
Qualora, nonostante l’eventuale mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta a cura della Struttura territoriale INPS competente la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, al paragrafo 14.2, che è applicabile alla generalità degli assicurati).
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni operative per i lavoratori marittimi, in stato di malattia, sbarcati in porti esteri.
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