Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi.

Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

1. Premessa

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal  decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, e  dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e da ultimo, dal decreto legislativo 29 agosto 2023,n. 120, ha dato attuazione alla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.

Si evidenziano di seguito le principali finalità e i criteri direttivi elencati dalla citata legge delega:

–    riconoscere il principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea;

–    promuovere il principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo, sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico;

–    riconoscere il carattere sociale e preventivo sanitario dell’attività sportiva, per il miglioramento della qualità della vita e della salute, come mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

–    individuare la “figura del lavoratore sportivo”, senza distinzione di genere e indipendentemente dalla natura dell’attività sportiva, sia essa professionistica o dilettantistica;

–    definire l’inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale dell’attività sportiva;

–    disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere ammnistrativo gestionale di natura non professionale per le attività lavorative rese a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (con particolare attenzione a queste ultime tenuto conto delle peculiarità delle stesse e del loro fine non lucrativo);

–    coordinare e riordinare le disposizioni di legge sia dal punto di vista formale che sostanziale e apportando le necessarie modifiche e integrazioni per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa comunitaria tenuto conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza;

–    garantire la tutela della salute e della sicurezza dei minori;

–    valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, con particolare attenzione ai giovani atleti per la loro crescita sportiva, culturale ed educativa e la loro preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa al termine della carriera sportiva;

–    attribuire un riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie e la disciplina normativa sull’impiego nei vari sport di animali.

Tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza assume l’indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del D.lgs n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2023[1] si applicano le disposizioni contenute al Capo I del Titolo V del D.lgs n. 36/2021 – come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 – in materia di lavoro sportivo, che innovano profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi  e ampliano le tutele previdenziali sia nell’ambito del professionismo che del dilettantismo, settore, in precedenza, privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale.

Con decorrenza dal 1° luglio 2023[2], la lettera a), comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo in argomento dispone l’abrogazione della legge 14 giugno 1973, n. 366, recante “Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”, mentre la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo dispone l’abrogazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, che disciplinava i rapporti di lavoro tra società e sportivi professionisti e alcune tutele previdenziali.

Con riferimento all’ambito di applicazione dell’articolo 35, comma 8-quater, secondo il quale: “Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati  prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”, si precisa che il citato articolo non produce effetti in relazione ai rapporti di lavoro che alla data del 1° luglio 2023 risultino diversamente riqualificati a seguito di accertamento ispettivo o di pronuncia giudiziale passata in giudicato.

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