Nuovo “ammortizzatore sociale unico” di cui all’articolo 7 decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istruzioni operative per la consultazione delle domande, la gestione degli esiti e l’invio delle istanze di rettifica. Chiarimenti per la presentazione delle domande da parte delle Aziende agricole.

1. Premessa

Con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 sono stati illustrati i contenuti del nuovo “ammortizzatore sociale unico” a sostegno di datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del maggio 2023, introdotto con il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Con il messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine ai requisiti di accesso.

Il messaggio n. 2264 del 16 giungo 2023 ha poi fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande e illustrato il sistema di lavorazione automatizzata sia delle istruttorie che dei pagamenti della prestazione in argomento.

Infine, con il messaggio n. 2325 del 22 giugno 2023 sono state date le istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive.

Il presente messaggio, oltre a chiarire il significato delle risultanze degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, illustra nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, fornendo altresì indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza.

2. Esiti domande scartate in accettazione

Per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale” – così come indicato nel citato messaggio n. 2264/2023 – il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati in fase di istruttoria della domanda.

Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie, alla comunicazione di risposta vengono allegati due file: il primo con gli esiti delle singole domande presentate, il secondo con le decodifiche dei codici di errore.

Si precisa che eventuali comunicazioni inviate in risposta a una comunicazione di riscontro pervenuta tramite “Comunicazione Bidirezionale”, senza la creazione di una nuova comunicazione di richiesta, vengono scartate con il messaggio: “Per inviare un flusso è necessario sempre creare una nuova richiesta”. Rispetto a tale regola hanno fatto eccezione le comunicazioni inviate (sempre come risposta a riscontri negativi) prima dell’11 agosto 2023, le quali hanno ricevuto come ulteriore riscontro sui singoli record il codice di errore C02.4 (non in delega).

file scartati per questo motivo vanno ritrasmessi tramite la creazione di una nuova richiesta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

3. Gestione esiti soggetti irreperibili

Come chiarito con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019, l’irreperibilità non può essere considerata di per sé una causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito, salvo che la residenza non sia espressamente prevista dalla normativa quale requisito di accesso alla prestazione.

Nel caso di specie, si ricorda che la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

Conseguentemente, la residenza è requisito di accesso solo per la prima categoria di lavoratori per i quali, quindi, nel caso in cui risultassero irreperibili, le relative domande sono oggetto di reiezione automatizzata. In questo caso il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che in assenza di una regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, la prestazione va in pagamento, salvo il caso in cui la modalità di pagamento indicata sia quella del bonifico domiciliato. In tale ipotesi, la domanda viene respinta con apposito messaggio fornito al datore di lavoro tramite “Comunicazione bidirezionale” e lo stesso dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido sul quale effettuare il pagamento.

4. Gestione delle domande di rettifica di domande già inviate

A partire dal 6 novembre 2023, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

Le domande che a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra. Per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, sia con riferimento alla mensilità richiesta che ai limiti imposti dai commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023.

Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.

Si evidenzia che, qualora dal ricalcolo del numero dei giorni riconosciuti, effettuato a seguito della ricezione di un flusso di annullamento o a seguito di un eventuale ulteriore flusso di rettifica, emerga un importo inferiore a quello già erogato, l’importo erogato in eccedenza sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

Si sottolinea altresì che dal momento che le presenti indicazioni sono operative dalla data del 6 novembre 2023, eventuali flussi con numero giorni di sospensione pari a “0” inviati prima della suddetta data, sono stati respinti e non hanno avuto effetti sulle eventuali domande precedenti.

5. Chiarimenti sulle istruzioni operative per le Aziende agricole

Per la presentazione della domanda è necessario accedere nella sezione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, selezionando l’apposito profilo (Azienda, Consulente-Commercialista o Associazione di Categoria).

Dopo l’accesso è necessario selezionare la voce dal menu a sinistra denominata “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Per il corretto funzionamento dell’applicazione è necessario abilitare i pop-up.

Avviata l’applicazione, è necessario selezionare una Posizione Contributiva (CIDA) tra quelle presenti nel sistema “Gestione deleghe” delle Aziende agricole. Dopo la selezione della posizione contributiva si attiverà automaticamente il menu a sinistra. Selezionando la voce “Contatti/Lista Comunicazioni”, verrà aperta una finestra che permette la creazione di una nuova comunicazione.

Si dovrà selezionare quindi l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, inserire il testo della comunicazione e allegare il file nel formato CSV. Si ricorda di verificare la correttezza dei contatti visualizzati prima di effettuare l’invio della comunicazione.

Terminate le suddette operazioni, la richiesta sarà presa in carico ed elaborata automaticamente. Successivamente, saranno inviati ai datori di lavoro interessati gli esiti delle verifiche effettuate.

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