Decreto interministeriale del 22 agosto 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 22 agosto 2023 (Allegato n. 1).
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (di seguito, Fondo) alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
Il decreto interministeriale del 22 agosto 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 15 dicembre 2022 tra Assoimprenditori Alto Adige, Lvh.apa Confartigianato Imprese Bolzano, CNA-SHV Unione Provinciale degli Artigiani, Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), Unione commercio, turismo e servizi Alto Adige, Confesercenti Alto Adige, Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, Federazione Cooperative Raiffeisen, Coopbund Bolzano, A.G.C.I. Alto Adige, Cooperazione autonoma Cooperdolomiti, CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK e ASGB.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data del 24 ottobre 2023.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si evidenzia quanto segue.
L’articolo 2 del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 dispone che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, i datori di lavoro privati appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.
Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigenza del precedente decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187) sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.
Le prestazioni del Fondo vengono estese anche ai lavoratori a domicilio e a coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo, è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.
Inoltre, rispetto alle modalità di finanziamento del Fondo in oggetto, il decreto interministeriale ha introdotto una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – declinata secondo il relativo requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.
Sulla base di quanto esposto, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati e che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).
Con medesima decorrenza, quindi, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto di adeguamento in commento.
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