Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Chiarimenti in merito all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle indicazioni operative illustrate con la circolare n. 61 del 24 maggio 2022.
1. Premessa
Con la circolare n. 61 del 24 maggio 2022 sono state fornite indicazioni operative relative al nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (di seguito, Fondo).
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo.
2. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento
La circolare n. 132 del 14 luglio 2016, nel recepire l’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, in materia di calcolo della prestazione integrativa, ha chiarito che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) – a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.
La circolare n. 61/2022 ha ulteriormente precisato, tramite l’apposito allegato tecnico, quali sono le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione.
A decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al tredicesimo mese successivo alla data del 31 marzo 2022 di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato di avere efficacia le istruzioni fornite con il messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, che, al fine di mitigare gli effetti della crisi del settore provocata dallo stesso stato di emergenza, ha previsto la neutralizzazione del periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Dal 1° aprile 2023, dunque, sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, che individua nei dodici mesi immediatamente precedenti l’istanza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento.
Alla luce dei recenti indirizzi ministeriali in tema di determinazione della retribuzione lorda di riferimento, di seguito si forniscono indicazioni più puntuali sulle modalità di individuazione delle dodici mensilità utili.
L’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha, infatti, evidenziato delle specificità, rispetto alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità – posta dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016 – di evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio.
In particolare, si fa riferimento a tutti i casi in cui il lavoratore, nei dodici mesi precedenti la domanda, o anche solo in alcuni di essi, non abbia prestato la propria attività lavorativa a causa di eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia).
L’esigenza di garantire un’equità di trattamento verso la platea dei lavoratori interessati, impone, dunque, di abbandonare la rigidità dell’attuale modello di calcolo e di utilizzare un meccanismo improntato a una maggiore flessibilità.
In tale prospettiva, si chiarisce che, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.
Pertanto, nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mesi retribuiti.
Qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.
Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della presente circolare rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97 del 1° giugno 2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore.
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