FONDO DI GARANZIA DEL TFR E DEI CREDITI DI LAVORO

Il servizio permette di inviare la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e per la liquidazione dei crediti di lavoro. È rivolto ai lavoratori dipendenti che hanno cessato un rapporto di lavoro subordinato.

Cos’è

Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), istituito dall’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Successivamente, con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, l’intervento del Fondo è stato esteso alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto. Ai sensi dell’articolo 24, legge 8 marzo 1989, n. 88 il Fondo afferisce alla “Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti”. È alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile.

A chi è rivolto

Possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. Possono presentare domanda anche gli eredi, gli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2122 codice civile: coniuge,  figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché i cessionari a titolo oneroso del TFR (circolare INPS 26 giugno 2012, n. 89).

Sono esclusi dall’intervento del Fondo:

  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • i lavoratori dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
  • i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP SpA);
  • gli impiegati ed i dirigenti dipendenti da aziende agricole (TFR è accantonato presso l’ENPAIA)
  • gli operai agricoli a tempo determinato.

Come funziona

Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (cfr. paragrafo 5 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70). A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con decorrenza 15 luglio 2022, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito CCII), le procedure concorsuali che danno diritto all’intervento del Fondo di garanzia sono:

  • liquidazione giudiziale/fallimento;
  • concordato preventivo;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria;
  • concordato semplificato.

Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale;
  • l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità.

L’accertamento nel fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di garanzia. Il requisito della cessazione del rapporto deve essere valutato con attenzione nelle ipotesi di trasferimento dell’azienda, compresi affitto e usufrutto. L’articolo 2112, codice civile prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che è tenuto a corrispondere il TFR anche per la parte maturata con il cedente. Ne consegue che il Fondo opererà a garanzia del TFR solo nell’ipotesi d’insolvenza del cessionario e non del cedente. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 5.1.A della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70. Il Fondo di garanzia interviene anche nel caso di procedure concorsuali aperte in un altro degli stati membri delle UE (articolo 2, comma 4 bis, legge 297/1982) a condizione che:

  • l’attività del datore di lavoro sia svolta sul territorio di almeno due stati membri;
  • l’impresa sia stata costituita secondo il diritto dello Stato membro dove è stata aperta la procedura concorsuale;
  • il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia e quindi sia prevista la contribuzione al Fondo.

Se dopo l’apertura della procedura concorsuale, il tribunale, ai sensi dell’articolo 102 Legge Fallimentare – oggi articolo 209 del CCII – decide di non procedere alla verifica dello stato passivo in quanto non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, il lavoratore potrà richiedere l’intervento del Fondo di garanzia con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale (cfr. paragrafo 6.1 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70). Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l’intervento del Fondo sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • l’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto;
  • l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.

La prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali è data dal decreto del tribunale di rigetto dell’istanza di fallimento o dal decreto di reiezione della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, cooperative non soggette a liquidazione giudiziale, dal decreto che respinge il ricorso per l’accertamento dello stato di insolvenza. Non è necessario esibire tale documento quando:

  • l’Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;
  • il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dai bilanci depositati presso il registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell’attività aziendale se precedente, risultano soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:
    • il valore dell’attivo patrimoniale non superiore a 300mila euro in ciascuno dei tre anni considerati;
    • i ricavi lordi non siano superiori a 200mila euro in ciascuno dei tre anni considerati;
    • l’ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non sia superiore a 500mila euro nell’ultimo bilancio considerato;

Nell’ipotesi in cui i bilanci non siano stati depositati, il requisito si intende verificato se il datore di lavoro non risulti aver avuto in media più di tre dipendenti la data della domanda di intervento del Fondo di garanzia o quella di cessazione dell’attività aziendale se precedente.

  • il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, non risulti avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell’attività aziendale se precedente;
  • il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;
  • il datore di lavoro sia stato cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno.

Ai fini dell’intervento del Fondo ai sensi dell’articolo 2, comma 5, legge 297/1982, il credito di lavoro deve essere stato accertato con:

  • sentenza passata in giudicato;
  • decreto ingiuntivo completo di decreto di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c.;
  • decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all’articolo 411, comma 3, codice procedura civile;
  • decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all’articolo 410, codice procedura civile;
  • diffida accertativa di cui articolo 12, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, quando ha acquistato efficacia di titolo esecutivo.

In relazione alla natura giuridica del datore di lavoro, il requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali deve essere dimostrato come segue:

  • se il datore di lavoro è un imprenditore individuale, il lavoratore deve esibire il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e nel luogo di residenza del datore di lavoro.

In caso di decesso del datore di lavoro, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti degli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all’eredità ed è stata aperta una procedura di eredità giacente o se gli eredi hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario, il lavoratore può accedere alla tutela del Fondo se è stata aperta una procedura di liquidazione concorsuale dei beni ai sensi dell’articolo 499 c.c.;

  • se il datore di lavoro è una di società di persone, il lavoratore deve esibire il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e nel luogo di residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali;
  • se il datore di lavoro è una società di capitali, il lavoratore deve esibire il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse).

Il lavoratore deve inoltre dimostrare l’impossibilità o l’inutilità del pignoramento immobiliare con riferimento ai luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro. Se il credito per TFR e le ultime tre retribuzioni non supera l’importo lordo complessivo di 5mila euro tale prova non è necessaria. Ai fini dell’intervento del Fondo, il pignoramento mancato è equiparato al pignoramento negativo quando l’ufficiale giudiziario abbia accertato l’irreperibilità del datore di lavoro all’indirizzo di residenza che risulta dai registri dell’anagrafe comunale o la sua assenza in occasione di almeno due accessi.

Casi particolari

  • Chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale senza accertamento del passivo (art. 102 LF – 209 CCII). Il fondo interviene con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale.  Per maggiori dettagli cfr. paragrafo 5.1.D della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70).
  • Procedura di liquidazione controllata e procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il fondo di garanzia interviene dopo il deposito dello stato passivo, con modalità analoghe a quelle previste per il fallimento/liquidazione giudiziale (cfr. paragrafo 6.2.1 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70).
  • Procedura di concordato minore. Il fondo di garanzia interviene a condizione che il lavoratore, qualora la proposta non preveda la soddisfazione integrale del suo credito (privilegiato ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 codice civile), abbia espresso voto contrario (cfr. par. 6.2 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70).
  • Concordato semplificato. Il fondo di garanzia interviene con modalità analoghe a quelle previste per il concordato preventivo.
  • Composizione negoziata. Non danno titolo all’intervento del Fondo di garanzia gli accordi che concludono la procedura di composizione negoziata della crisi di cui all’articolo 23 del CCII, in quanto non possono interessare i diritti di credito dei lavoratori che restano liberi di esercitare le azioni esecutive volte a recuperare i loro crediti. (Cfr. par. 7 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70).

Le prestazioni erogate dal Fondo: TFR e crediti da lavoro

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:

  • il trattamento di fine rapporto (TFR);
  • le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.

Il Fondo garantisce il pagamento dell’intero TFR nella misura in cui è accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro. I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente). Quale ulteriore condizione, gli ultimi tre mesi del rapporto devono rientrare nei 12 mesi che precedono i seguenti termini (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 80/1992):

  • la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa. Qualora il lavoratore, prima di tale data, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i 12 mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso;
  • la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l’intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
  • la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che, dopo l’apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

Se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa, i 12 mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l’apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l’intero periodo successivo, sia stato sospeso (cfr. paragrafo 9.1 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70). Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidono, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo – per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione – la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei 12 mesi di cui sopra. La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali (cfr. paragrafo 9.3 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70). Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (massimo tre ratei), l’indennità per ferie non godute relativa ai giorni maturati nel trimestre di riferimento, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Invece, devono essere escluse l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute maturate in altri periodi, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. Sul TFR vengono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di effettivo adempimento; sui crediti di lavoro gli interessi e la rivalutazione decorrono, per legge, dalla data della domanda sino a quella di effettivo adempimento. Le somme erogate dal Fondo di garanzia a titolo di TFR, crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a tassazione dall’Istituto, che è sostituto d’imposta ai sensi della vigente normativa fiscale. La ritenuta fiscale operata dall’Istituto sul TFR ha carattere provvisorio, in quanto gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Le prestazioni del Fondo di garanzia sono liquidate tramite accredito sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, il cui IBAN deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda. Le prestazioni possono essere accreditate anche su conti correnti stranieri purché forniti di IBAN di Area SEPA, in tal caso è necessario allegare il modello MV70 Identificazione finanziaria Area SEPA. Le prestazioni del Fondo di garanzia sono pagate tramite Banca d’Italia. Non sono ammessi pagamenti tramite accredito su carte prepagate e Postepay.

Domanda

Come fare domanda

Le domande devono essere presentate in modalità telematica attraverso:

Le domande dei cessionari del TFR devono essere presentate unicamente mediante il servizio a essi dedicato: Fondo di garanzia – domanda (società finanziarie, banche e altri cessionari del credito). Le domande trasmesse con modalità diverse sono improcedibili. Le domande vengono indirizzate alla struttura territoriale competente individuata sulla base della residenza del lavoratore. Se la domanda viene inoltrata dal legale è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore e la delega per la presentazione (modello SR187). La documentazione può essere allegata alla domanda telematica sia all’atto della presentazione sia successivamente, utilizzando la funzione “Invia documenti” presente nell’applicativo per l’invio della domanda. In caso di fallimentoliquidazione giudizialeamministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda:

  • la copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto).
    Questo documento viene trasmesso direttamente all’Istituto dai tribunali di Roma, Velletri e Civitavecchia (per le procedure più grandi), di conseguenza non è necessaria alcuna allegazione;
  • la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’articolo 98, Legge Fallimentare o dell’articolo 206 del CCII. La dichiarazione è integrata nella domanda telematica e può essere resa selezionando lo specifico campo;
  • il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale. In caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione dovranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione (come l’istanza di ammissione al passivo completa di documentazione) e del modello SR54;
  • la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione (articolo 99 della Legge Fallimentare o articolo 207 del CCII);
  • la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione. Da allegare sempre se con l’accertamento del credito è stato chiesto l’accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro insolvente.

In caso di procedura concorsuale in un altro Stato membro vanno allegati alla domanda:

  • la copia autentica dello stato passivo munita di traduzione legale dalla quale si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di TFR e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di garanzia;
  • la dichiarazione del tribunale o del responsabile della procedura munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo e non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
  • dichiarazione del responsabile della procedura attestante che la procedura concorsuale nello Stato in cui è stata aperta dà titolo all’intervento dell’organismo di garanzia previsto dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro;
  • il modello SR54 da compilare e sottoscrivere dal lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • la copia dei cedolini stipendiali relativi al TFR e alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia;
  • la copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento.

In caso di concordato preventivo vanno allegati alla domanda:

  • il modello “SR52” sottoscritto dal commissario giudiziale, modello “SR196” per i concordati regolati dal CCII;
  • la copia autentica del decreto di omologazione di cui all’articolo 180 della Legge Fallimentare o della sentenza di omologazione di cui all’articolo 48 del CCII;
  • la copia della comunicazione di cui all’articolo 171 della Legge Fallimentare, ora articolo 104 del CCII, contenente la proposta del debitore circa i crediti del lavoratore.
    Per i concordati disciplinati dal CCII, questo documento non è necessario quando è allegato il modello “SR196”. Per i concordati disciplinati dalla legge fallimentare questo documento non è necessario quando dal decreto di omologazione sia possibile evincere la misura in cui è prevista la soddisfazione dei crediti di lavoro o, più in generale, dei crediti privilegiati e quando alla domanda sia allegato il modello “SR52”;
  • l’estratto della relazione di cui all’articolo 105 del CCII relativa alla parte in cui il commissario giudiziale attesta se l’impresa si trova in stato di crisi o di insolvenza (per i concordati disciplinati dal CCII). Questo documento non è necessario se è allegato il modello “SR196”;
  • la copia dei cedolini stipendiali relativi alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (se non è stato allegato il modello SR52).

In caso di esecuzione individuale alla domanda vanno allegati:

  • il modello SR53 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • il decreto del tribunale di rigetto dell’istanza di fallimento o decreto di reiezione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, salvo i casi di esclusione;
  • copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;
  • la copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale);
  • la copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza, oppure che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene o che, la quota di proprietà è tale da non garantire la soddisfazione del credito di lavoro richiesto. Questa dichiarazione non deve essere presentata se l’importo lordo richiesto a titolo di TFR e crediti di lavoro è inferiore a 5mila euro.

In caso di eredità giacente vanno allegati alla domanda:

  • il modello SR53 da compilare e sottoscrivere dal lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • l’originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per TFR del lavoratore;
  • la copia autentica dello stato di graduazione di cui all’art. 499, codice civile;
  • la copia autentica del riparto finale e del provvedimento di chiusura della liquidazione (se ricorre il caso);
  • dichiarazione del curatore che attesta l’incapienza del debitore e l’impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per mancanza di attivo (in alternanza allo stato di graduazione).

In caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio (articolo 14-ter, legge 27 gennaio 2012, n. 3) e liquidazione controllata del sovra indebitato (articolo 268 del CCII) vanno allegati alla domanda:

  • la copia del decreto del tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex articolo 14-ter, legge 3/2012 oppure, in caso di liquidazione controllata, copia della sentenza di apertura della procedura di cui all’articolo 270 del CCII;
  • la copia autentica dello stato passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;
  • il modello SR52 compilato dal liquidatore nominato dal tribunale;
  • la copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso);
  • la copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).

In caso di successione, se la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore, oltre ai documenti previsti per lo specifico tipo di intervento è necessario allegare:

  • il modello “SR30”, relativamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore dante causa;
  • la copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte (se ricorre il caso);
  • la documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);
  • la copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere il TFR e gli altri crediti di lavoro (se tra gli eredi sono presenti minori o incapaci);
  • il modello “SR22” la delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi.

cessionari del credito per TFR oltre ai documenti previsti per lo specifico tipo di intervento, devono allegare anche:

  • copia del contratto di cessione;
  • modello SR131, nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.

Quando fare domanda

Quando il datore di lavoro è assoggettato a fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 31° giorno successivo alla data di deposito dello stato passivo reso esecutivo. Nel caso in cui siano state proposte azioni di opposizione o impugnazione riguardanti il credito del lavoratore, dal 31° giorno successivo alla pubblicazione del decreto che decide su di esse. Nel caso di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto omologazione (articolo 180 della legge fallimentare) o della sentenza di omologazione (articolo 48 del CCII). Qualora, invece, il datore di lavoro sia assoggettato ad esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo oppure dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione o, se successivo, dalla data del decreto di reiezione dell’istanza di fallimento o del decreto che rigetta la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 50 del CCII. La legge n. 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto, di conseguenza si applica il termine ordinario decennale. (cfr. paragrafo 10.3 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70). L’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 80/1992, invece, con riferimento ai crediti di lavoro ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno. L’Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti. Contro il provvedimento di reiezione o di parziale accoglimento della domanda, è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso (articolo 46, comma 5, legge 88/89). Il ricorso deve essere presentato utilizzando la procedura Ricorsi Online oppure per il tramite di un ente di patronato o altri intermediari abilitati. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno. 

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