DISOCCUPAZIONE PER LAVORATORI RIMPATRIATI DOPO IL LAVORO ALL’ESTERO

Il servizio permette di presentare la domanda di disoccupazione per i cittadini italiani che hanno lavorato all’estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, rimasti disoccupati.

Cos’è

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero è una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero e che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Come funziona

Decorrenza e durata

La prestazione decorre: dal giorno del rimpatrio se il disoccupato ha dichiarato la disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego entro sette giorni dal rimpatrio; dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro se è stata dichiarata tra l’ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio. La durata massima è di 180 giorni.

Quanto spetta

L’importo della prestazione è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento della prestazione che vengono determinate con decreti ministeriali annuali (per il 2022 la circolare INPS 26 gennaio 2022, n. 12). L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro. Nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione e le coordinate IBAN bancarie o postali.

Domanda

Requisiti

Per accedere alla prestazione il lavoratore deve essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e recarsi al Centro per l’impiego entro 30 giorni dalla data del rimpatrio. I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere anche l’Assegno per il Nucleo Familiare/Assegno unico e universale per i figli a carico secondo i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti.

Quando fare domanda

La domanda non è soggetta a termini di presentazione né ha effetti sulla decorrenza della prestazione. Nel caso di prima domanda la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente. Per le domande successive si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno 12 mesi, di cui sette effettuati all’estero. I disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare il documento portatile U1 che riporta i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, più tutta la documentazione che comprova l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.). Se la persona non è in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all’istituzione estera. I rimpatriati da uno Stato non convenzionato devono invece allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro all’estero o della competente autorità consolare che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare la domanda tramite:

  • Enti di Patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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