BONUS ASILO NIDO E FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Il servizio permette di presentare la domanda di contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare. È rivolto ai genitori di un minore in possesso dei requisiti richiesti.

Cos’è

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. Le istruzioni per la presentazione delle domande per il 2023, sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27 e nel messaggio 2 marzo 2023, n. 889.

A chi è rivolto

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

Come funziona

Quanto spetta

Bonus asilo nido

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,73 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,30 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore. In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro. Sarà preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Erogazione dei bonus

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2023 è di 564,8 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito. L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). A partire dal 10 aprile 2020, secondo quanto disposto dalla circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48, non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163. In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Decadenza

Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

Domanda

Requisiti

La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:

  • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
  • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Oltre ai titoli di soggiorno sopra indicati sono utili i seguenti permessi, di cui al d.lgs. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:

  • lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22, d.lgs. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • lavoro stagionale (art. 24, d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • assistenza minori (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • protezione speciale (art. 19, d.lgs., 286/1998, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel paese di origine);
  • casi speciali (artt. 18 e 18 bis, d.lgs., 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento);
  • residenza in Italia;
  • relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, fermo restando i requisiti sull’età del minore che accede al beneficio.

Quando fare domanda

La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2023.

Come fare domanda

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

  • pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo Asilo Nido”). Va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.);
  • introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Domanda Bonus Asilo Nido

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al Bonus Asilo Nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta. Nell’eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre). Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo. Il richiedente dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2023, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda, per le quali pertanto non sarà prenotato il budget. Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato. Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. L’utente potrà autocertificare, inoltre, l’importo della fattura che dovrà essere congruo rispetto alla documentazione di spesa allegata. Conclusa la fase di allegazione contestuale e inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 luglio 2024. In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, anche tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce. (Esempio: al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, gennaio-marzo, l’eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità). Qualora, invece, per lo stesso mese siano presenti più fatture occorre allegarle in un unico file.
La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

  • la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
  • il codice fiscale del minore;
  • il mese di riferimento;
  • gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Domanda bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Nell’ipotesi in cui si intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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