La Cassazione affronta nuovamente il problema del difetto di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla cessionaria.

La cessione dei crediti

La cessione dei crediti in blocco – insieme alla sua validità e al difetto di legittimazione in capo alle cessionarie, è una questione spinosa che la Corte di Cassazione ha più volte affrontato.

L’orientamento dei diversi Tribunali sul tema, non è uniforme, infatti ci sono indirizzi giurisprudenziali che ritengono valida, a tutti gli effetti, la pubblicazione della cessione fatta sulla Gazzetta Ufficiale, esonerando dunque la cessionaria da altri adempimenti, di talché la cessionaria, per dimostrare la titolarità del presunto credito vantato dovrà allegare, al suo fascicolo di parte, solo l’estratto della Gazzetta Ufficiale, e altri indirizzi giurisprudenziali che invece evidenziano che la pubblicazione in Gazzetta, dell’avvenuta cessione del credito in blocco, non è prova dell’esistenza della cessione stessa.

Provare l’esistenza, di uno specifico credito, è indispensabile in caso di contestazione.

Il soggetto che si afferma successore della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione (nel caso di specie, dell’effettività della cessione).

Questo è lo specifico caso che la Corte di Cassazione ha dovuto affrontare recentemente, nell’ordinanza n. 17944/2023 (sotto allegata).

Opposizione all’esecuzione: la vicenda

Nella vicenda, un correntista proponeva opposizione all’esecuzione, ex art. 615, avverso l’atto di precetto intimatogli da una cessionaria.

Alla cessionaria, il correntista, contestava la legittimazione sostanziale della società intimante, che dichiarava di aver acquistato la titolarità del credito, oggetto di intimazione, in base ad una serie di cessioni successive, tuttavia, seppur le cessioni fossero state contestate da parte ricorrente, il cessionario ometteva di dimostrare la titolarità del credito.

Cessione in blocco: i principi della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, ha accolto le doglianze del correntista, specificando che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 – 01).

In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., “quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” ha proseguito la S.C.

In tal caso, infatti, “il fatto da provare è costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione (…) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”.

Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: “in questo caso, hanno aggiunto da Piazza Cavour – detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera ‘notificazione’ della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”.

Nel caso portato all’attenzione della S.C., dunque, dalla cessionaria non era stato dimostrato alcunché in merito alla effettiva cessione del credito, quindi non era stata dimostrata la legittimazione sostanziale e processuale che l’esecutato aveva contestato in sede di opposizione all’esecuzione.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46019-cessione-credito-in-blocco-in-caso-di-contestazioni-va-sempre-dimostrata.asp
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