Le novità introdotte dalla riforma Cartabia per quel che riguarda gli articoli art. 473-bis.22 c.p.c. e seguenti.
Riforma Cartabia e provvedimenti temporanei e urgenti
Tra le novità introdotte dalla Riforma Cartabia vi sono anche i provvedimenti urgenti in materia di diritto di famiglia utili affinchè possano essere rispettati a pieno quelle che sono le prerogative della difesa.
Nella fattispecie, il giudice può utilizzare i succitati provvedimenti, nel limite delle rispettive domande anche per quei soggetti maggiorenni non ancora autosufficienti oltre che per i figli maggiorenni portatori di handicap gravi così come stabilito dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 3, c. 3.
Infatti, se la conciliazione non riesce, così come previsto dall’art. 473-bis 22, c. 1, il giudice ascoltate le parti e ove ricorra dopo aver raccolto le sommarie informazioni emette con ordinanza i provvedimenti urgenti necessari per garantire l’interesse delle parti, nei limiti delle domande che sono state proposte.
Avverso tali provvedimenti è possibile proporre appello, come da art. 473 bis c. 24 cpc.
Il reclamo è altresì ammesso anche contro quei provvedimenti che sospendono oppure introducono importanti limitazioni alla potestà genitoriale.
Provvedimenti che possono essere emessi dal giudice inaudita altera parte in caso di pericolo imminente oppure quando la convocazione delle parti “potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti”.
Requisiti coincidenti con quanto stabilito dall’art. 669-sexies c.2 c.p.c. con riferimento alla tutela cautelare ordinaria. Il secondo requisito invece risponde all’esigenza di neutralizzare un rischio imminente.
Si tratta, com’è evidente, di un’ampia manifestazione di potere officioso del giudice della famiglia che la riforma ha inteso potenziare, aumentandone l’ambito di estensione.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46044-provvedimenti-temporanei-ed-urgenti-in-materia-di-diritto-di-famiglia.asp
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