ASSEGNI FAMILIARI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI, PICCOLI COLTIVATORI DIRETTI, TITOLARI DELLE PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Gli assegni familiari sono una prestazione economica a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari, stranieri che lavorano in Italia con un reddito complessivo per il nucleo familiare inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.
A CHI È RIVOLTO
L’assegno familiare spetta a:
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti;
- titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
COME FUNZIONA
Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’INPS e spettano per ogni familiare vivente a carico.
È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori a un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari.
Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell’erogazione degli assegni familiari.
L’assegno è pari a:
- 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti, per il coniuge/parte di unione civile, i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili ai piccoli cotivatori diretti, per i genitori ed equiparati.
Se la domanda viene presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei cinque anni precedenti (prescrizione quinquennale).
DOMANDA
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
- il coniuge/parte di unione civile, anche se legalmente separato/sciolto da unione civile, purchè sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi minorenni, apprendisti o studenti di scuola media (fino a 21 anni), universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) e inabili a proficuo lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi minorenni, conviventi apprendisti o studenti di scuola media (fino a 21 anni), conviventi universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) e conviventi inabili a proficuo lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, etc.) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto;
- i familiari di cittadini stranieri residenti in paesi con i quali esiste una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’Assegno Familiare può chiedere il pagamento della prestazione purchè non sia titolare di un proprio diritto all’Assegno Familiare.
I redditi da dichiarare in fase di domanda dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a 1.032,91 euro, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di Assegni Familiari riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.