ADOZIONI
I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali, ma condizionati dall’età del figlio.
Congedo di maternità o di paternità in alternativa
- tre mesi dalla data di ingresso in famiglia, secondo una libera scelta;
- se il figlio non ha superato al momento dell’adozione 6 anni, per le adozioni nazionali;
- se il figlio non ha raggiunto la maggiore età (18 anni) per le adozioni internazionali.
Indennità all’80% della retribuzione e accredito figurativo come per le maternità e paternità biologiche.
Congedo parentale per le adozioni nazionali e internazionali
- fino ad otto anni del figlio valgono gli stessi diritti del figlio naturale (v. congedo parentale);
- se il bambino adottato ha un’età compresa dai 6 ai 12 anni, il diritto al congedo parentale deve essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia, sempre con le medesime modalità.
Trattamento economico e previdenziale
Sei mesi di indennità al 30% della retribuzione, garantita senza limiti reddituali, e coperti da accredito figurativo entro i 6 anni del figlio, oppure per i figli di età da 6 a 12 anni, entro i tre anni dall’ingresso in famiglia.
Per gli altri periodi di congedo parentale vigono i limiti reddituali.
Riposi orari per le adozioni
I genitori adottivi ed affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri entro un anno dall’ingresso del bambino in famiglia.
Maternità fuori dal rapporto di lavoro e pensione
Il Testo Unico per la tutela della maternità e paternità dà la possibilità alle lavoratrici madri, ed ai padri lavoratori nei casi previsti, di utilizzare i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il congedo obbligatorio di maternità viene accreditato figurativamente senza onere per la lavoratrice; i periodi di congedo parentale, invece, sono riscattabili a carico della lavoratrice.
Viene richiesto un requisito di cinque anni di contribuzione effettiva da far valere al momento della domanda di pensione.