RIPOSI GIORNALIERI
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di 1 ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino. Ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Trattamento Previdenziale
Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una retribuzione annua.
Sono coperti figurativamente i periodi successivi al 28 marzo 2000.
I periodi sono coperti da contribuzione figurativa attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
I contributi sono utili alla misura e al diritto dei trattamenti pensionistici previdenziali.